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Sentenza — n. 42616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on prescription error due to recidiva, but crime remains extinguished by time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully argued that the Court of Appeal erred in calculating the ordinary prescription period for attempted burglary. The Supreme Court found that the defendant's specific recidiva should have increased the maximum penalty, extending the prescription term to six years and eight months. Consequently, the Court annulled the second-instance judgment without remittal, noting that the crime was already extinguished by the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 159, comma 1, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The ordinary prescription period is calculated based on the maximum penalty applicable at the time of the offense, which may be increased by recidiva; if the crime is extinguished by prescription, the judgment must be annulled without remittal.

Parole chiave

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ordinary prescription period specific recidiva attempted burglary annulment without remittal extinguishment of crime restituzione del termine revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 159, comma 1, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEnel procedimento a carico di: MIGLIORATI GIUSEPPE nato a MONTEROTONDO il 23/02/1970 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 05/12/2022 la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di Giuseppe Migliorati, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione. Secondo la Corte di appello, il termine ordinario di prescrizione per il delitto contestato (furto in abitazione tentato) era pari a sei anni ed era decorso, in assenza di atti interruttivi, dalla pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 20/09/2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel determinare il termine di prescrizione del reato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, connnna 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato, e nondimeno il reato è estinto. 4.1. La Corte di appello non ha considerato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenuta sussistente dal Tribunale, che riconobbe all'imputato le circostanze attenuanti generiche appunto in regime di equivalenza con la predetta aggravante. Ne è conseguito un errore nel calcolo del termine ordinario di prescrizione: tenuto conto del massimo della pena pari a quattro anni di reclusione per il delitto di furto in abitazione tentato all'epoca del fatto (commesso il 25 agosto 2016, e dunque prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha inasprito la sanzione), il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni e otto mesi, vale a dire a quattro anni aumentati di due terzi ai sensi degli artt. 99, connma 4 e 161, comma 2, cod. pen.

Dunque, il termine ordinario non era maturato, a decorrere dalla sentenza di primo grado intervenuta il 20 settembre 2016, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. 4.2. La sentenza di appello va dunque annullata, ma occorre considerare che il termine ordinario di prescrizione, pari a sei anni e otto mesi, è comunque decorso, sicché il reato è comunque ad oggi prescritto.5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz