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Ordinanza — n. 42444/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed; law requires special defense counsel signature for all appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally submitted by the convicted party without the required signature of a defense attorney registered in the Supreme Court's special roster. The appellant argued that personal submission rights for revision requests and extraordinary appeals extended to cassation appeals, but the court rejected this distinction. Relying on established precedent, the court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates a special counsel's signature for all cassation appeals to ensure procedural regularity, regardless of the underlying appeal type.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.: The right to file a cassation appeal personally does not exist; the act must be signed by a defense attorney registered in the Supreme Court's special roster to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal personal submission special defense counsel inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural regularity supreme court roster requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art.
Art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017
613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017, sostenendosi che sia la facoltà di presentare l'istanza di revisione che quella di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva sono attribuite dalla legge al condannato personalmente.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Ciò sulla scorta della valenza generale attribuita, dalla clausola di esclusione contenuta nell'art. 571 comma 1cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso personale de Delli Paoli deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 634 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia il ricorso ordinario avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 cod. proc. pen. , che il ricorso straordinario ex art.
Art. 625 bis cod. proc. pen.
, che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
Hanno precisato le Sezioni Unite come tale aspetto non incida sulla legittimazione a proporre il ricorso da parte dell'imputato, cioè sulla titolarità del diritto ad impugnare, attenendo esclusivamente al profilo dinamico del suo esercizio concreto che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 634 cod. proc. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia il ricorso ordinario avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 cod. proc. pen.
art. 625 bis cod. proc. pen
, che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017
La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc.
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL PAOLI ANTONIO nato a MARCIANISE il 02/01/1950 avverso l'ordinanza del 24/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Antonio Delli Piscopi propone, personalmente, ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione - Sez. I penale n. 29883/2023 del 24/03/2023 - dep- 10/07/2023 - con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 20/1993 del 23/04/1993 - irrev. il 6/12/1993.

2. Lamenta il ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso personale avverso la decisione della Corte di appello di Perugia, non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017, sostenendosi che sia la facoltà di presentare l'istanza di revisione che quella di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva sono attribuite dalla legge al condannato personalmente. Allo stesso modo, anche il ricorso straordinario per errore di fatto può essere presentato personalmente dal condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010). Le sezioni Unite 'Aiello' hanno chiarito, dirimendo il contrasto formatosi sul punto, che il principio ha riguardo a qualsiasi ricorso per cassazione, affermando che : «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Ciò sulla scorta della valenza generale attribuita, dalla clausola di esclusione contenuta nell'art. 571 comma 1cod. proc. pen., all'art. 613 comma 1cod. proc. pen., volta ad esplicitare la diversità di disciplina del ricorso per cassazione rispetto a tutti gli altri mezzi di impugnazione che l'imputato ha facoltà di proporre personalmente. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. presenterebbe, infatti, "una formulazione generale ed onnicomprensiva, incentrata sull'atto di ricorso e sulle specifiche connotazioni che lo stesso deve avere ai fini della rituale instaurazione del giudizio di legittimità, così accentrando all'interno di un'unica previsione la disciplina delle varie ipotesi di ricorso per cassazione disseminate nell'ordinamento". 2.1.

Hanno precisato le Sezioni Unite come tale aspetto non incida sulla legittimazione a proporre il ricorso da parte dell'imputato, cioè sulla titolarità del diritto ad impugnare, attenendo esclusivamente al profilo dinamico del suo esercizio concreto che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non è, quindi, conseguita la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, avendo semplicemente ricondotto tali fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva nell'alveo del principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia il ricorso ordinario avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 cod. proc. pen. , che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177). 3.1. Il ricorso personale de Delli Paoli deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,