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Ordinanza — n. 42442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling wording from 'without remand' to 'with remand' for procedural continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment regarding the procedural remand instructions. The Prosecutor argued that the original 'without remand' phrasing was a clerical error necessitating a 'with remand' instruction to allow the trial to continue. The court accepted this as a non-essential material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; The court may correct material errors in judgments where the amendment does not alter the essential substance of the decision, ensuring procedural continuity.

Parole chiave

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material error correction cassation procedure remand with remand procedural continuity clerical error non-essential amendment criminal procedure code correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEnel procedimento a carico di: RAFFONE GIOVANNI nato a MESSINA il 19/07/1987 inoltre: BONTEMPI MAURIZIO avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osservato che il Coordinatore per l'area "civile" e "penale" dell'Ufficio del Giudice di Pace di Messina ha chiesto a questa Corte di correggere l'errore materiale rilevabile dal dispositivo della sentenza della quinta sezione penale medesima, depositata il 11 maggio 2023 nel procedimento n. 3233/2023 a carico di Raffone Giovanni, nel senso che - l'indicazione dell'annullamento "senza rinvio" della sentenza del Giudice di Pace di Messina del 19 dicembre 2022 — sia sostituita da quella dell'annullamento della sentenza stessa "con rinvio" al medesimo Ufficio, in quanto le ragioni dell'annullamento, attinenti l'insussistenza dei presupposti della dichiarata estinzione per prescrizione del reato contestato, impongono la prosecuzione del giudizio di merito; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, così da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto;

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento 4 aprile 2023 n. 20023 nei confronti di Raffone Giovanni nel senso che nel dispositivo invece che "annulla senza rinvio" deve intendersi "annulla con rinvio". Manda alla Cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso, i