Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing by a lawyer not yet on the special bar roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Anghemelo Philo inadmissible because it was signed by a lawyer not yet enrolled on the special bar roll required for such filings. Although the lawyer had been admitted on June 23, 2023, the appeal was submitted on March 22, 2022, violating the strict procedural requirement. Consequently, the court dismissed the appeal without further formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 10 comma 1 lett. a) d.p.r. 10/02/1999 n. 26: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled on the special bar roll of the Court of Cassation at the time of filing; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ANGHEMELO PHILO, nata in Nigeria il 19 luglio 1975; avverso la sentenza del 13 luglio 2021, del Giudice di Pace di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Philo Anghemelo ricorre in appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Firenze l'ha ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 691 cod. pen. per aver somministrato, in concorso con il suo dipendente, alcolici a persona in evidente stato di ubriachezza. La Corte territoriale di Firenze, rilevato che il provvedimento impugnato era una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e che tale sentenza non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione, qualificata in questi termini l'impugnazione, ha trasmesso il ricorso a questa Corte.
Il ricorso, correttamente qualificato dalla Corte d'appello, è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso quello in materia cautelare, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso risulta iscritto nel predetto albo solo dal 23 giugno 2023, laddove il ricorso risulta presentato il 22 marzo 2022. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Co siglie e estensore Il pr !,