Cassation appeal dismissed as inadmissible because only the indictment dismissal itself, not the appellate court's decision, is appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the appellate court's decision on the indictment dismissal rather than the dismissal itself. The appellant argued the lower court misinterpreted the law regarding the absolute nullity of the dismissal, but the Court held that Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to the initial dismissal act. Consequently, the appeal was rejected as procedurally impossible, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: The appeal for cassation is admissible only against the indictment dismissal itself, not against the appellate court's decision on such a dismissal, rendering any appeal against the latter inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIACONI BRUNA nato a ASCIANO il 30/05/1943 parte offesa nel procedimento c/ BORGIANNI EDO nato a BUCINE il 02/07/1959 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN !MIMO 1. Con l'ordinanza in data 29 settembre 2022, il Tribunale di Arezzo, adito ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., rigettava il reclamo presentato nell'interesse di Bianconi Bruna avverso il provvedimento del 22 cliugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Borgianni Edo per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 614 cod. pen., commesso in Bucine il 26 giugno e il 2 luglio 2020.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Bianconi Bruna, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, dolendosi, con un solo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale travisato il senso della censura articolata con il gravame, ossia la nullità assoluta del decreto di archiviazione per violazione delle regole connesse all'esercizio dell'azione penale o, comunque, l'abnormità dello stesso.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen. consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con il motivo proposto - per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723;
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). 3.2. L'inammissibilità dell'impugnazione per la non ricorribilità del provvedimento deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in virtù del richiamo al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere estens