Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAUR KULWINDER nato il 29/04/1984 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIUDICE DI PACE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Kaur Kulwinder ha proposto appello avverso sentenza di condanna alla pena di 1000 euro di ammenda inflittagli dal giudice di Pace di Arezzo per il reato di cui all'art. 689 cod. pen. e il competente tribunale monocratico di Arezzo, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., ha convertito l'appello in ricorso per cassazione con la trasmissione degli atti a questa Corte, facendo rilevare che ai sensi dell'art. 37 del Decr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 689 cod. pen, art. 568 comma 5 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 689 cod. pen. e il competente tribunale monocratico di Arezzo, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., ha convertito l'appello in ricorso per cassazione con la trasmissione degli atti a questa Corte, facendo rilevare che ai sensi dell'art. 37 del Decr.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di alcol modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale reato grave di stupefacenti sanzione sostitutiva sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 689 cod. pen
art. 568 comma 5 cod. proc. pen
e il competente tribunale monocratico di Arezzo, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., ha convertito l'appello in ricorso per cassazione con la trasmissione degli atti a questa Corte, facendo rilevare che ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAUR KULWINDER nato il 29/04/1984 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIUDICE DI PACE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Kaur Kulwinder ha proposto appello avverso sentenza di condanna alla pena di 1000 euro di ammenda inflittagli dal giudice di Pace di Arezzo per il reato di cui all'art. 689 cod. pen. e il competente tribunale monocratico di Arezzo, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., ha convertito l'appello in ricorso per cassazione con la trasmissione degli atti a questa Corte, facendo rilevare che ai sensi dell'art. 37 del Decr.

Leg.vo n. 274 del 2000 l'imputato è legittimato a promuovere appello contro le sentenze di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria solo in caso di impugnazione del capo della condanna, anche generica, al risarcimento del danno, evenienza insussistente nel caso sottoposto al suo vaglio. 1.11 ricorso va dichiarato senza formalità inammissibile, perché proposto da patrocinatore non legittimato, ai sensi degli artt. 591 e 610 comma 5 bis cod. proc. pen.. Ed invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, e, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr.

Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). L'avv. Claudio Arena del foro di Arezzo non risulta iscritto nell'Albo dei cassazionisti. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il consigliere estensore Il Pr