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Sentenza — n. 42434/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls prosecutor's order for compulsory indictment of non-indicted suspects as procedural abuse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed an order allowing the Public Prosecutor to formulate compulsory charges against suspects not yet investigated. The court found the order procedurally abnormal because it exceeded the Judge for Preliminary Investigations' powers by forcing prosecution on individuals outside the prosecutor's original request. Consequently, the order was annulled without remittal, and files were returned to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 328 c.p.p.; Art. 330 c.p.p.: The judge for preliminary investigations cannot order compulsory indictment of non-indicted persons or for crimes not requested by the prosecutor, as this exceeds judicial authority and violates the principle of prosecutorial initiative.

Parole chiave

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compulsory indictment procedural abnormality preliminary investigations prosecutorial initiative judge powers non-indicted suspects annulment without remittal ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 328 c.p.p.
Art. 330 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 17 del 10/12/1997
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999
209604; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.
Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005
non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv.
Corte cost. sent. n. 88 del 1991
231162), esorbita dai suoi poteri (invadendo quelli del Pubblico Ministero: Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013
Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018
257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Latina Nel procedimento a carico di IGNOTI avverso l'ordinanza del 19 aprile 2023, del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale si dispone che il Pubblico Ministero formuli entro giorni dieci l'imputazione per il reato che ritiene di ravvisare nel procedimento indicato in epigrafe a carico di ignoti. Deduce il Procuratore ricorrente che il provvedimento impugnato è abnorme, determina una stasi del procedimento e, comunque, pregiudica il diritto dell'indagato a ricevere l'avviso di conclusioni indagini. Il ricorso è fondato Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento, processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori di casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, deo. 1998, Di Battista, Rv. 209604; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215093). Ciò premesso, la delimitazione dei poteri di intervento del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed è stato affermato che se il Gip, all'esito dell'udienza camerale, può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162), esorbita dai suoi poteri (invadendo quelli del Pubblico Ministero: Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997) l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907). Tanto è accaduto in concreto. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latinarkt i i Aditi4V41 (4t4* . Così deciso il 14 settembre 2023