Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal by the accused under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused formally withdrew the request for cassation on July 11, 2023. The lower court had previously confirmed the rejection of a bail substitution request, but the appellant voluntarily abandoned the challenge before the final ruling. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the accused withdraws the request, resulting in the automatic dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAZZONI JURGEN, nato a Senigallia il 28 maggio 1976; avverso l'ordinanza del 21 aprile 2023, del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA °DELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Jurgen Mazzoni ricorre avverso l'ordinanza emessa il 21 aprile 2023 con la quale il Tribunale distrettuale di Ancona ha confermato l'originario rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata con ordinanza del 29 marzo 2023). Il ricorso si compone di due articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. del codice di procedura penale. Si deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 310, 125 comma 3 cod. proc. pen. e 13 Cost. quanto alla valutazione del prospettato mutamento del quadro cautelare; con il secondo motivo, violazione degli artt. 272, 274, 275, 275- bis, 276, 277 e 284 cod. proc. pen. e 13 Cost., nonché vizio di motivazione e inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.), quanto alla valutazione del profilo strettamente cautelare.
Con atto dell'Il luglio 2023, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d). Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem