Criminal appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal following revocation of bail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant withdrew the request for review after the bail measure was revoked. The appellant argued violations of procedural articles regarding bail, but the Public Prosecutor requested dismissal based on the loss of interest. The court ruled that the subsequent revocation of the bail rendered the appeal moot, resulting in no costs or penalties for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal for cassation is inadmissible if the appellant withdraws the request due to the subsequent revocation of the preventive measure that was the subject of the appeal, as this creates a lack of interest in the decision.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJONI VILSON nato il 18/10/1995 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, previa derubricazione del delitto di tentato omicidio (commesso in Caste! Volturno in data 9 settembre 2018) in quello di rissa aggravata, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Vetere in data 4 febbraio 2019, con la quale da Gjoni Vilson era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.
2. Avverso l'illustrata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il cautelato, tramite il proprio difensore, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
3. Con requisitoria in data 20 luglio 2023, a firma del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Lucia Odello, il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile 4. Tramite PEC in data 7 agosto e 6 settembre 2023, sono stati trasmessi alla Cancelleria di questa Corte il verbale dell'udienza celebratasi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 luglio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, giustificata dall'intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione 5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata revocata, con provvedimento in data 4 luglio 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare oggetto dell'ordinanza della quale si invocava la cassazione.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha affermato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere e