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Ordinanza — n. 42427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentencing decision inadmissible without formalities. The appellant argued for a retrial based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the lower court failed to verify exemption grounds. The Court rejected this because Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals to specific grounds like legal qualification errors, which were not alleged. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless they cite specific statutory grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding general complaints about lack of motivation or failure to verify exemption causes.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 448 paragraph 2-bis legal qualification error Article 129 exemption court costs and fine procedural admissibility falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Visto il ricorso proposto da Stefano Canzio avverso la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Stefano Canzio avverso la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 129 cod. pen
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art.
art. 129 c.p
in riferimento all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar
(Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Ftv.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep.
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto
Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino
191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari
202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA gle- sul ricorso proposto da: CANZIO STEFANO nato a MILANO il 12/02/1965 avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Stefano Canzio avverso la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella misura di anni due di reclusione, con sospensione condizionale.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla sua responsabilità e del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen,. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Ftv. 250902;

Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla conl:estazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle