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Sentenza — n. 42426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure of medical office, citing sufficient grounds and proper procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carlo Bravi's appeal against the Rome Review Tribunal's order for the preventive seizure of his medical practice. The defense argued that the police inspection lacked judicial authorization and failed to notify the defense attorney, while also claiming the seizure order was poorly motivated regarding the necessity of seizing the premises versus specific equipment. The court found these arguments infounded, noting that the seizure was based on serious hygiene issues and lack of qualified personnel to prevent crime aggravation, and that the procedural requirements for defense notification were met in the accompanying probative seizure order.

Regesto Legislator

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Art. 246 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The preventive seizure of premises does not require prior judicial authorization for the inspection itself, nor does it mandate the mandatory notification of the defense attorney, provided the suspect is informed of their right to assistance and the seizure is sufficiently motivated by the risk of crime aggravation.

Parole chiave

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preventive seizure of premises medical office seizure police inspection authorization defense attorney notification periculum in mora procedural compliance criminal investigation powers sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 246 cod. proc. pen.
Un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 246 cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto alla necessaria assistenza del difensore dell'indagato all'ispezione, il Collegio rammenta che non sussiste neppure l'obbligo di dare avviso a quest'ultimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, poiché l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si riferisce soltanto agli atti di cui all'art.
Art. 356 cod. proc. pen.
si riferisce soltanto agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., che hanno vocazione probatoria, e non si applica al sequestro preventivo, anche qualora sia disposto d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez.
Art. 304-bis del codice di procedura penale previgente
266395; per l'art. 304-bis del codice di procedura penale previgente, cfr.
art. 348 cod. pen
1265 del 1934 e dell'art. 348 cod. pen., nonché di falso ideologico, per aver rilasciato ricette mediche con il timbro di un altro dottore, anch'egli pensionato, che precedentemente aveva in uso lo studio.
art. 246 cod. proc. pen
Un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 246 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Quanto alla necessaria assistenza del difensore dell'indagato all'ispezione, il Collegio rammenta che non sussiste neppure l'obbligo di dare avviso a quest'ultimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, poiché l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 356 cod. proc. pen
si riferisce soltanto agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., che hanno vocazione probatoria, e non si applica al sequestro preventivo, anche qualora sia disposto d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15453 del 29/1/2016
Sez. U, n. 8094 del 27/6/1987
Sez. U, n. 8094 del 27/6/1987, La Rocca, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAVI CARLO nato a ROMA il 08/11/1951 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Carlo Bravi ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo del GIP presso il medesimo tribunale, datato 22.2.2023, con cui è stato sottoposto a cautela reale l'immobile sito in Roma, piazza Re di Roma, n. 52, int. 1, adibito ad ambulatorio medico ed in uso al ricorrente, medico in pensione, in relazione alle contestazioni dei reati di esercizio abusivo di attività diagnostica medica e di laboratorio di analisi, in violazione del disposto dell'art. 193 R.D. n. 1265 del 1934 e dell'art. 348 cod. pen., nonché di falso ideologico, per aver rilasciato ricette mediche con il timbro di un altro dottore, anch'egli pensionato, che precedentemente aveva in uso lo studio. 1.1.

Un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 246 cod. proc. pen. ed all'esecuzione dell'ispezione dei luoghi prodromica al sequestro dell'immobile: l'atto di ispezione dei carabinieri del Nas non sarebbe stato preceduto dall'indispensabile decreto autorizzativo dell'autorità giudiziaria; non vi sarebbe stata la necessaria presenza del difensore dell'indagato, poiché i militari non hanno atteso il suo arrivo, ancorchè il ricorrente avesse avvisato il suo legale e avesse richiesto il suo intervento (il difensore è poi giunto ad operazioni concluse); non sono state allegate al verbale le dichiarazioni rese dall'indagato. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che, pur dovendosi esprimere sulla legittimità del sequestro preventivo dell'immobile adibito a studio, si incentra sugli strumenti medico-diagnostici e chirurgici ivi presenti (l'apparecchiatura per esami ematici, anzitutto, che il ricorrente lamenta sia soltanto invece un "separatore" a centrifuga utilizzato per l'ottenimento di PRP; il timbro medico del dott. Ricciardo), senza in alcun modo giustificare la necessità del sequestro preventivo dei locali e senza motivare sul periculum in mora.

2. Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. Occorre premettere che il procedimento trae origine dalle indagini nascono dalla denuncia di una paziente, Liliana Dau, sottopostasi ad un intervento di blefaroplastica nello studio medico gestito dall'indagato, che ha denunciato la sua scarsa professionalità (che le ha rilasciato una ricetta apponendovi il timbro di un altro medico, il dott. Riccíardo) e le condizioni di pessima igiene dello studio riscontrate.In tale contesto, è emersa la gravità indiziaria del reato di esercizio di attività diagnostica, senza l'autorizzazione di cui all'art. 193 RD n. 1265 del 1934 (capo A), da parte dell'indagato, in ragione del ritrovamento di una centrifuga e di provette tipiche delle attività di diagnostica da laboratorio di analisi, nell'ambulatorio medico sito nell'appartamento di Piazza Re di Roma n. 52, int. 1, a lui in uso.

Da tale attività di indagine deriva anche la contestazione di esercizio abusivo della professione di analista (capo B, art. 348 cod. pen.), che necessita anch'essa di specifica abilitazione; è apparsa evidente, infatti, la mancanza di personale qualificato, specializzato in attività di analisi. Le due contestazioni provvisorie predette sono alla base del sequestro preventivo dell'appartamento, impugnato dal ricorrente.

2. Il primo motivo di censura proposto dalla difesa è infondato. Il provvedimento impugnato dà atto che il pubblico ministero aveva delegato l'ispezione dei carabinieri del NAS, cui ha fatto seguito il sequestro preventivo, e che non risultano omesse le dichiarazioni dell'indagato, riportate comunque nel verbale ispettivo. Le deduzioni del ricorrente, pertanto, sono generiche e non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma. Quanto alla necessaria assistenza del difensore dell'indagato all'ispezione, il Collegio rammenta che non sussiste neppure l'obbligo di dare avviso a quest'ultimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, poiché l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si riferisce soltanto agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., che hanno vocazione probatoria, e non si applica al sequestro preventivo, anche qualora sia disposto d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez.

U, n. 15453 del 29/1/2016, Giudici, Rv. 266395; per l'art. 304-bis del codice di procedura penale previgente, cfr. Sez. U, n. 8094 del 27/6/1987, La Rocca, Rv. 176351). Peraltro, secondo quanto chiarito dal provvedimento impugnato, nel verbale di sequestro probatorio, disposto nelle medesime circostanze dell'ispezione da cui è derivato il sequestro preventivo dell'immobile oggetto di ricorso per cassazione, si dà atto dell'avviso regolarmente effettuato all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore e dell'arrivo di quest'ultimo sul posto.

3. Il secondo motivo di ricorso è egualmente infondato. Il difensore dell'indagato rappresenta, peraltro in maniera superficiale ed aspecifica, un vizio di omessa o gravemente carente motivazione sul periculurn in mora, che tuttavia non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato. In realtà, i giudici del riesame, per argomentare sulle ragioni a sostegno del sequestro preventivo dell'immobile adibito a studio medico/laboratorio di analisi, si sono soffermati sull'assenza dell'autorizzazione sanitaria necessaria ad impedire che la libera disponibilità dell'appartamento consenta il perpetuarsi del reato, nonché sulle scarsissime condizioni di igiene dello studio medico (immediatamente apprese dalle eloquenti fotografie dei luoghi, citate nell'ordinanza e dall'informativa dei carabinieri), che determinano un serio pericolo di aggravamento del reato stesso. La motivazione, dunque, è pienamente centrata sulle condizioni fisiche dell'immobile in sequestro preventivo e non si limita certo a discettare degli strumenti e delle apparecchiature, anch'esse in sequestro.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag