Italian Court dismisses appeal for reiteration of rejected arguments and failure to prove logical gaps in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific type of joint criminal responsibility regarding the use of a weapon, claiming the court's reasoning was logically flawed. The court rejected this, stating that the appellate judgment coherently established the group violence context and that the cassation court cannot substitute its own factual evaluation for that of the lower judiciary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already rejected in the appellate court, and the cassation court cannot substitute its own factual evaluation for that of the lower judiciary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINTO LUCA nato a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Sabriria Passafiume, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 2 luglio 2023 il difensore dell'imputato hai fatto pervenire conclusioni scritte e memoria difensiva, con cui ha insistito nel motivo di ricorso. t Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna, che, parzialmente riformando quella del Tribunale Bologna, ha dichiarato estinta per prescrizione la conl:ravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere e confermato l'affermazione di responsabilità di Pinto Luca in relazione ai delitti di rapina aggravata in concorso - capo A - e lesioni personali aggravate in concorso - capo B - con la conseguente rideterminazione della pena.
LE' stato articolato un unico motivo, che ha lamentato un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., con esclusivo riferimento alla prova del dolo del delitto di lesioni personali, anche nella forma eventuale, dal momento che l'ipotetica e comunque negata consapevolezza che altri detenesse un'arma avrebbe potuto, al più, sorreggere la rappresentazione di possibili minacce, ma non di un'aggressione fisica, ai danni della persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso costituisce mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.;
Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ancora, detto motivo deduce vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Fatte queste premesse, nessun appunto, sotto il profilo della logicità espositiva e della correttezza della qualificazione giuridica attribuita alla condotta dell'imputato, può essere mosso alla struttura motivazionale della sentenza impugnata, che, in un contesto di c.d. doppia conforme, nel quale le sentenze di merito si integrano vicendevolmente, ha sottolineato che "Pinto era presente nell'intera dinamica lesiva ; era colui che aveva attirato l'amico in un vero e proprio agguato, finalizzato ad una violenta aggressione collettiva e„ come evidenziato nella sentenza appellata, non interveniva in alcun modo in difesa dell'agrgredito, così prestando piena adesione quantomeno morale al pestaggio.
Né rileva in alcun modo il numero delle persone, dato certo non incompatibile con l'uso di un'arma in ragione del maggiore effetto intimidatorio prodotto da quest'ultima". La doglianza di ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente i connotati sinergici e condivisi della violenza di gruppo (per il vero agevolmente desumibili anche dal brano delle dichiarazioni della persona offesa, trascritto a pag. 3 del ricorso per cassazione), propone una versione autoreferenziale e puramente assertiva dell'andamento della vicenda e non possiede alcuna efficacia inficiante del ragionamento probatorio così riportato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle