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Sentenza — n. 42404/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to lack of criminal complaint for theft aggravated by Cartabia reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Florence Court of Appeal's decision dismissing the prosecution for theft without a criminal complaint. The appellant argued the appeal court erred in applying transitional rules regarding the new requirement for a formal complaint under the Cartabia reform. The court ruled that the lack of a valid criminal complaint rendered the crime non-prosecutable, necessitating the annulment of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 624 comma 3 cod. pen.; Art. 2 comma 10 lett. i) d.lgs. 150/2022: The Supreme Court establishes that the Cartabia reform's requirement for a criminal complaint in theft cases renders the prosecution inadmissible if no such complaint exists, leading to the annulment of judgments based on prescription.

Parole chiave

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Cartabia reform theft criminal complaint procedibility requirement annulment without remand transitional provisions persecuzione determinante per la fuga pirateria aerea ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 624 comma 3 cod. pen.
Il primo motivo ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità della querela per tutti i furti contestati, ora necessaria a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen. ad opera dell'art.
Art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022
ad opera dell'art. 2 primo comma lett.
Art. 85 comma 2 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022
Tutte le persone offese avrebbero presentato mere denunce di furto, prive della manifestazione di volontà punitiva ed il vizio sarebbe stato emendabile solo in caso di esercizio del diritto di querela ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 85 comma 2 del medesimo Decreto legislativo.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod.
art. 624 comma 3 cod. pen
Il primo motivo ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità della querela per tutti i furti contestati, ora necessaria a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen.
art. 625 cod. pen
riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen..
art. 624 cod. pen
150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BODLLI JULIAN nato il 21/03/1978 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato MANZO DAVIDE espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 3 novembre 2022 che, nel procedimento penale a carico di Bodlli Julian, imputato di furto continuato pluriaggravato - di cui agli artt. 81 cpv.,624, 625 n. 6 e 61 n. 11 cod. pen. - in parziale riforma della sentenza del tribunale monocratico di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al furto commesso in danno di Caggiarì Maximiliano Francesco in data 18 febbraio 2008 ed ha rideterminato la pena, per i restanti fatti, in anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa. 1.11 ricorso ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.

Il primo motivo ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità della querela per tutti i furti contestati, ora necessaria a seguito della modifica dell'art. 624 comma 3 cod. pen. ad opera dell'art. 2 primo comma lett.

i) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022. Tutte le persone offese avrebbero presentato mere denunce di furto, prive della manifestazione di volontà punitiva ed il vizio sarebbe stato emendabile solo in caso di esercizio del diritto di querela ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 85 comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 1.2. Il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto - contrariamente a quanto affermato dalle sentenze di merito - l'imputato non era in servizio all'aeroporto di Pisa nelle date in cui i viaggiatori avevano denunciato di aver patito i furti; pertanto, il sequestro degli oggetti provento di furto, eseguito presso l'abitazione del fratello del ricorrente, al momento della perquisizione semplicemente ospitato dal primo, avrebbe potuto determinare una riqualificazione della condotta in termini di ricettazione. 1.3.

Il terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale sostanziale e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., insussistente ove il viaggiatore abbia affidato il bagaglio alla struttura di assistenza dell'aeroporto. 1.4. Il quarto e ultimo motivo si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, in considerazione dei segnali di resipiscenza palesati dall'imputato dopo la commissione del reato, volti ad una completa risocializzazione. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.

L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett.

i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Il ricorrente ha allegato al ricorso le copie delle denunce delle persone offese dai reati elencati nell'imputazione, prive di qualsiasi istanza punitiva - comunque non pervenuta, nemmeno qualora sporta successivamente, a questa Corte dagli uffici di merito in ossequio al disposto della regola transitoria di cui all'art. 85 corna 1 del Decr.

Leg.vo n. 150 del 2022 - ed il collegio, stante la natura della questione posta, ha compulsato gli atti del fascicolo del procedimento, constatando la rispondenza di quanto lamentato nel motivo di ricorso alle evidenze processuali. Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - in considerazione dell'indeducibilità delle ulteriori ragioni di censura, versate in fatto, sulla tenuta della motivazione della sentenza della Corte di merito, razionale e tutt'altro che illogiéa - - si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela; tale formula liberatoria prevale in ogni caso su quella dell'estinzione del reato per prescrizione dal momento che anche quest'ultima, coesistente, si sarebbe comunque perfezionata a riguardo del furto commesso ai danni di Morabito Antonino, denunciato il 23 novembre 2009 (ex multis, sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il