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Sentenza — n. 42399/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42399/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non punibile Persico Paolo per i reati di percosse e di minaccia in danno di Persico Marcello e di Persico Eugenio, per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis cod. pen.. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Roma, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge, stante l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. al procedimento dinanzi al giudice di pace e vizio di motivazione apparente.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 42399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Roma, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge, stante l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. al procedimento dinanzi al giudice di pace e vizio di motivazione apparente.

Parole chiave

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punibilità assenza di persecuzione impunità prescrizione della pena permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non punibile Persico Paolo per i reati di percosse e di minaccia in danno di Persico Marcello e di Persico Eugenio, per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: PERSICO PAOLO nato a ROMA il 09/12/1974 inoltre: PERSICO MARCELLO - PERSICO EUGENIO avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non punibile Persico Paolo per i reati di percosse e di minaccia in danno di Persico Marcello e di Persico Eugenio, per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis cod. pen..

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Roma, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge, stante l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. al procedimento dinanzi al giudice di pace e vizio di motivazione apparente.

3. Con requisitoria in data 24 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Lucia Odello, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 53683 del 22/06/2017, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Rv. 271587), precisando che il rapporto tra l'art. 131- bis cod. pen. e l'art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.

2. Alla stregua di tale principio e tenuto conto che sussiste un interesse concreto ed attuale della parte pubblica ricorrente alla rimozione del provvedimento, avendo lo stesso giudice censurato in esso evidenziato le ragioni della inoperatività, nella fattispecie al vaglio, dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica.