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Sentenza — n. 42398/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42398/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma; nel procedimento a carico di DELLERBA VINCENZO, nato a Cerignola il 10 ottobre 1955; inoltre CORDA IRENE, SCERMINO MASSIMILIANO avverso la sentenza del 30 novembre 2022, del Giudice di Pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Massimiliano Scermino; letta la memoria depositata il 16 giugno 2023, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. Claudia D'Amico.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Sentenza — n. 42398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto Vincenzo Dellerba dal reato di cui al 2° comma dell'art. 582 cod. pen. in danno di Massimiliano Scermino perché il fatto non sussiste. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello deducendo la radicale mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza non spiegherebbe la diversa valutazione anche di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di quelle rese dal teste Renzetti, ritenute attendibili e prova del fatto commesso ai danni di Irene Corda e non di quello commesso ai danni dello Scermino.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto Vincenzo Dellerba dal reato di cui al 2° comma dell'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma; nel procedimento a carico di DELLERBA VINCENZO, nato a Cerignola il 10 ottobre 1955; inoltre CORDA IRENE, SCERMINO MASSIMILIANO avverso la sentenza del 30 novembre 2022, del Giudice di Pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Massimiliano Scermino; letta la memoria depositata il 16 giugno 2023, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. Claudia D'Amico.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto Vincenzo Dellerba dal reato di cui al 2° comma dell'art. 582 cod. pen. in danno di Massimiliano Scermino perché il fatto non sussiste. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello deducendo la radicale mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza non spiegherebbe la diversa valutazione anche di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di quelle rese dal teste Renzetti, ritenute attendibili e prova del fatto commesso ai danni di Irene Corda e non di quello commesso ai danni dello Scermino.

Il ricorso è fondato. Com'è noto, la motivazione è apparente (e, pertanto, inesistente) quando le argomentazioni offerte sono di puro genere, del tutto avulse dalle risultanze processuali o prive di efficacia dimostrativa rispetto all'accertamento richiesto (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). Il Giudice di pace di Roma non solo non esplicita le ragioni per le quali le valutazioni offerte per il fatto commesso ai danni della Corda (per il quale è intervenuta condanna) differiscano rispetto a quello commesso ai danni dello Scermino (per il quale è intervenuta assoluzione), ma ha fornito, complessivamente, una motivazione radicalmente incomprensibile, anche sintatticamente.

E tanto equivale ad una altrettanto radicale mancanza di motivazione. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 14 settembre 2023 Il