Cassation appeal dismissed due to lack of interest after new law made acquittal possible regardless of aggravated theft circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance acquittal, arguing the court wrongly excluded an aggravating circumstance for theft. The defense agreed, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. This occurred because a new law now allows acquittal for minor theft even if an aggravating circumstance exists, rendering the original conviction's severity irrelevant to the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 568, para. 4 cod. proc. pen.: The retroactive application of a more lenient law eliminating the possibility of conviction for aggravated theft creates a lack of interest in appealing a prior acquittal based on the exclusion of an aggravating circumstance.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: GALIZIA DONATO nato a GUARDIAGRELE il 13/12/1975 avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di LARINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY — ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,44£ PG-; nrt- CD\ At114 011, 3,e,e I U-LetA.P3° 40- ..£cLt'tiO ie-1.1n4Q-•-•$-Ut. N.)-1-11-1,-,-.-011. CAS\A-k-4-X-X-11-e-h-lt. roct,..e c414.a.k.t)zot.A..:
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Larino ha assolto Donato Galizia dal delitto di furto, aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento - per essersi impossessato di un paio di scarpe sottratte in un esercizio commerciale, che indossava, uscendo dal negozio dopo avere lasciato le proprie nella scatola - riqualificando il fatto come furto semplice, previa esclusione della circostanza aggravante, e considerandolo di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Campobasso, il quale svolge un unico motivo, dolendosi che il Tribunale avrebbe escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., erroneamente ritenendo che l'imputato si sia limitato ad occultare sulla propria persona il bene sottratto, laddove, invece, egli attuava ulteriori accorgìmenti atti a rendere difficile l'accertamento della condotta furtiva. Conseguiva a tale erronea qualificazione del fatto la assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., formula che, invece, la sussistenza della circostanza aggravante non consentirebbe.
3. Il difensore dell'imputato, avvocato Luigi Coscia, ha depositato memoria con la quale si associa alle conclusioni del procuratore Generale, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.Come è noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo secondo comma di quell'articolo - nel primo comma, ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni».
Per l'effetto di tale riscrìttura si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dal momento che, oggi, la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto è riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati, nel minimo edittale, con una pena detentiva in misura pari o inferiore a due anni. 1.1. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen., in tale nuova versione, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Pur in assenza di una disposizione transitoria, il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data, e, dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente, chiamato a rispondere, secondo la originaria contestazione, del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., punito con la reclusione da due a sei anni, oltre alla multa, e, cioè, con pena superiore nel massimo a cinque anni ma contenuta, nel minimo, nel nuovo limite edittale di cui all'art. 131 bis cod. pen., è stato risalto positivamente nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr.
Sez. 6 - n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 28424102; conf. Sez. 4 n. 17190 del 16/03/2023 Rv. 284606). In ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, deve riconoscersi la applicazione retroattiva dell'art. 131- bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01).
2. La applicabilità dell'istituto in questione anche alla fattispecie qui in esame, come originariamente contestata, produce ricadute sull'interesse all'impugnazione del ricorrente Procuratore Generale, che ha fondato il ricorso sulle conseguenze, in termini di (in)applicabilità della causa di non punibilità, dell'erronea esclusione della circostanza aggravante: potendo derivare anche dall'eventuale riconoscimento della circostanza aggravante la applicabilità dell'istituito di cui all'art. 131 bis cod. pen., non sussiste più l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente ( (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).
3. La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. C