Italian Court dismisses appeal against agreed sentence, ruling waived aggravating circumstance issues inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Coletta inadmissible regarding the agreed sentence reduction. The appellant argued the lower court erred in applying an aggravating circumstance that would have shifted jurisdiction to a different judge. The court ruled that issues regarding waived aggravating circumstances and the finality of agreed sentences cannot be raised in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 612 c.p.: The appeal against a sentence based on an agreed procedure is inadmissible if it concerns waived aggravating circumstances or the determination of the penalty itself, as the agreed terms bind the parties and cannot be unilaterally modified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA FRANCESCO nato a CASARANO il 29/04/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI dato atto che si è proceduto de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce, riduceva la pena inflitta a Francesco Coletta per il delitto di cui all'art. 612, comma 1 e 2, cod. pen. alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere, la Corte di merito, ritenuto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 612 cod. pen. e per avere, di conseguenza, irrogato una pena detentiva per un reato che avrebbe dovuto essere di competenza del Giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
2. Se ne deduce l'inammissibilità della censura mossa nel ricorso circa la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante contestata al prevenuto ai sensi dell'art. 612, comma 2, cod. pen. (così da non potersi neppure prospettare l'illegalità della pena per il delitto base che ne residuerebbe e che sarebbe di competenza del Giudice di pace).
3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. /— Così deciso, in Roma il 21