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Ordinanza — n. 42127/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court transfers rescission appeal to Brescia Appeal Court based on defendant's actual knowledge date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation transferred a rescission appeal from the Mantova Tribunal to the Brescia Appeal Court regarding a 2015 judgment. The defendant argued he lacked knowledge of the proceedings, noting all notifications were sent to his appointed lawyer whom he never contacted. The court ruled that jurisdiction depends on when the defendant actually learned of the judgment, not the date of the appeal filing.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; The court determining jurisdiction for rescission appeals must refer to the date the convicted party actually became aware of the final judgment, rather than the date the appeal was filed.

Parole chiave

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rescission of judgment jurisdiction transfer actual knowledge date tempus regit actum criminal procedure code transitional provisions competence determination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
Ne consegue che è competente la corte d'appellojex art. 629-bis cod.
d.l. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
I. 18/12/2020, n. 176
con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.
legge n. 103 del 23 giugno 2017
art. 629-bis cod. proc. pen
Ne consegue che è competente la corte d'appellojex art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 629 bis c.p
dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per competenza sull'istanza ex art. 629 bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007
Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021
Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021
Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREIRA DA COSTA CLAUDIO nato il 19/08/1971 avverso la' sentenza del 11/09/2015 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia r( Ritenuto in fatto 1. Con atto del 13 maggio 2023, il difensore e procuratore speciale di Claudio Pereira Da Costa ha proposto istanza di rescissione del giudicato nei confronti della sentenza del Tribunale di Mantova, resa in data 11 settembre 2015 e divenuta definitiva in data 31 dicembre 2015, deducendo l'incolpevole mancata conoscenza del processo, conclusosi con l'indicata sentenza, altresì puntualizzando che tutte le notifiche al ricorrente erano state effettuate presso il difensore d'ufficio, col quale mai il Pereira ha avuto contatti.

Con ordinanza del 30 maggio 2023, la Corte d'appello di Brescia ha disposto la trasmissione dell'istanza a questa Corte, rilevando come la predetta sentenza del Tribunale di Mantova sia stata adottata precedentemente alla novella legislativa (legge n.103 del 23 giugno 2017) che ha introdotto la competenza della Corte d'appello in tema di rescissione del giudicato. La Corte d'appello ha invocato il principio secondo cui «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01), osservando come tale principio abbia trovato applicazione, nella giurisprudenza di questa Corte, proprio in tema di rescissione del giudicato.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Mariaemanuela Guerra, la quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti ›ga Corte d'appello di Brescia, per competenza di quest'ultima sull'istanza di rescissione. Considerato in diritto 1. Secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato 'bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 - 01;

Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528 - 01).((i Nella specie, risulta dagli atti (v. verbale della Polizia di Sta-zona di frontiera presso lo scalo di Malpensa) che la conoscenza del provvedimento è stata acquisita nell'aprile del 2023, dato, quest'ultimo, indicato dal ricorrente e non contestato dalla Corte d'appello nell'impugnata ordinanza. Ne consegue che è competente la corte d'appellojex art. 629-bis cod. proc. pen. a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato, presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, per effetto di una conoscenza del provvedimento da parte del condannato in epoca successiva a quest'ultimo momento.

2. Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti per il giudizio alla competente Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per competenza sull'istanza ex art. 629 bis c.p.p. Così deciso in Roma, il 6/09/2023 Il Consi