Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reduction without addressing specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing reduction without addressing the specific grounds permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to evaluate exculpatory factors regarding a gross forgery, but the court noted such complaints are excluded from the scope of appeals against sentencing reductions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. In appeals against sentencing reductions, complaints regarding the non-evaluation of exculpatory conditions or the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate the illegality of the sanction itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMAN CRISTIAN (CUI 0135140 nato il 04/08/1977 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 17 maggio 2023 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da Cristian Coman, in parziale riforma della pronuncia resa in data 29 marzo 2022 dal Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per possesso di un documento di identificazione falso.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe accolto la richiesta di concordato «omettendo ogni valutazione in merito ai profili assolutori invocati nei motivi di appello», segnatamente con riguardo alla ricorrenza di un falso grossolano.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Difatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ciò esime dall'imnnorare sulla genericità del ricorso.
4. All'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos