Ordinanza — n. 41782/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal SCARCIA ROBERTO, nato a Taranto 11 18 giugno 1955; avverso la sentenza del 2 maggio 2023, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; letta l'istanza di rinvio depositata 1'11 settembre 2023 dall'avv. Sabrina Sbiroli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sabrina Sbiroli;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal SCARCIA ROBERTO, nato a Taranto 11 18 giugno 1955; avverso la sentenza del 2 maggio 2023, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; letta l'istanza di rinvio depositata 1'11 settembre 2023 dall'avv. Sabrina Sbiroli;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
-- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Roberto Scarcia, imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi d'impugnazione, con i quali censura la determinazione della durata delle pene accessorie, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità; - che, preliminarmente, non può essere accolta la richiesta di differimento avanzata dalla difesa, non potendo le parti partecipare alla trattazione; - che i motivi non sono deducibili atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle