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Ordinanza — n. 41773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding false name usage due to plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived the ground for review concerning criminal liability through a settlement agreement. The appellant argued that the lower court failed to explain why spending false names was attributed to an inability to write Italian. The court ruled that since the defendant renounced the liability claim, the appellate court was not obligated to provide specific reasoning on that point.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant waives the ground for review regarding criminal liability through a settlement, the appellate court is not required to provide specific motivation on that point, rendering an appeal based solely on lack of motivation on that issue inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defense settlement agreement waiver false identity usage Italian procedural law responsabilità scemata falsa testimonianza uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 495 cod. pen
pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Jawad Tamarani per il reato di furto aggravato (capo A) e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tamarani Jawad, nato a Kakra (Marocco) il 01/01/1987 avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Jawad Tamarani per il reato di furto aggravato (capo A) e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata in relazione al furto, l'aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena per il reato di cui al capo A).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta una carenza di motivazione in ordine alla possibilità di imputare la spendita delle false generalità ad una sua incapacità di scrivere in italiano.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, l'imputato ha rinunciato al motivo di gravame concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosìcché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de