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Sentenza — n. 41770/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and generic grounds regarding search order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to allow him to review a seized file, arguing he had standing as an investigated party. The court rejected this, noting the appeal lacked a concrete interest because the right to review the file was distinct from the right to challenge the seizure, and the preservation of evidence could not serve as a substitute for the specific interest required to contest the order.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal against an order regarding the seizure of evidence is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a concrete interest in the outcome, particularly when the legal status of being an investigated party does not automatically confer the right to review the seized file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility search order review concrete interest requirement investigated party standing procedural costs and fine documenti sequestrati inchiesta per falsità atti inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso Penna, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ed articolato nei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNA PASQUALE nato a AVELLINO il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. RIESAME di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato VINCENZO FIUME, per il ricorrente, il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decisione del 21 aprile 2023, il Tribunale di Benevento, quale giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti del ricorrente PENNA PASQUALE avente ad oggetto il fascicolo originale presso il Giudice di Pace di Mirabella Eclano relativo alla controversia civile tra Lo Conte e la prefettura di Bari- Andria- Trani per il reato di cui agli artt. 110, 56, 48, 479 in relazione all'art. 476 comma secondo cod. pen. Il decreto di sequestro era finalizzato a riscontrare l'ipotesi accusatoria di falsificazione di un verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace. L'ordinanza di inammissibilità è fondata sul difetto di legittimazione del ricorrente potendo il fascicolo essere restituito unicamente al Giudice di Pace.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso Penna, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, ed articolato nei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge dovendosi ritenere sussistente comunque il diritto dell'indagato ad impugnare il provvedimento a prescindere dal diritto alla restituzione.

3. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale, nel ribadire i motivi di doglianza in precedenza espressi nel ricorso, ha evidenziato altresì che esclusa la circostanza aggravante dell'art. 476 comma secondo cod. pen. il reato sarebbe estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. Il motivo di censura risulta generico. Seppure il ricorrente nel richiamare il disposto normativo ha evidenziato la sua legittimazione ad impugnare in quanto indagato, tuttavia, non ha individuato l'interesse concreto ad impugnare il richiamato provvedimento, interesse che era necessario evidenziare con particolare rigore argomentativo anche in ragione della mancata coincidenza tra la qualità di indagato e quella di avente diritto alla restituzione.

Né l'interesse può ravvisarsi nella richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione della condotta, involgendo accertamenti di fatto in punto di penale responsabilità non conciliabili con la funzione del sequestro probatorio. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa