Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a non-appealable GIP order regarding incompatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a GIP order that was legally non-appealable. The appellant argued the GIP lacked incompatibility after annulling a previous dismissal due to a conflict of interest. The court ruled that since the specific remedy was not available, the appeal violated the principle of taxativity of appeal means.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against a GIP order declaring incompatibility is inadmissible if the order falls under the category of non-appealable provisions, as the law strictly limits available remedies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI NICOLA ANTONIO nato a PALERMO il 01/09/1978 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Nicola Antonio Camilleri viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Larino, con la quale quest'ultimo ha ritenuto insussistente la denunciata propria incompatibilità a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione riproposta dal P.M., dopo che il Tribunale di Larino aveva annullato un precedente decreto di archiviazione emesso dallo stesso giudice persona fisica, perché assunto in assenza dell'avviso alla persona offesa della richiesta della pubblica accusa.
2. Il ricorso è stato esaminato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), alla stregua del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, del codice di rito. Né, d'altra parte, la soluzione comporta un vulnus per le garanzie della parte, legittimata a proporre, nei termini di legge, dichiarazione di ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il Consigliere estensore Il President