Cassation court annuls civil costs award in plea bargain due to lack of specific reasoning on lawyer fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the liquidation of civil party costs in a plea bargain case. The defendant argued the trial court failed to provide adequate reasoning for the specific amount awarded to the civil party's lawyer. The court ruled that such awards require detailed justification regarding the lawyer's activities and the congruity of the sum, leading to a remand to the civil court for a new assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 622 c.p.p.: In plea bargain proceedings, the judgment awarding civil party costs must be adequately motivated regarding the specific items and the congruity of the amounts, otherwise the annulment is remitted to the civil court competent for appeal value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDINI SILVIA nato a SIENA il 30/11/1987 avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese in favore delle parte civile, con rinvio al Giudice di merito per nuovo esame sul punto;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 2022 il Tribunale di Siena ha applicato - su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro mesi di reclusione a Silvia Bernardini per il delitto aggravato di lesioni personali (concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con il beneficio della sospensione condizionale) e l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Sandro Picchiotto, liquidate in euro 1.700, oltre accessori di legge.
2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle dette spese processuali.
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. Anzitutto, deve rilevarsi che «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 - dep. 2020, Franco, Rv. 278286 - 01); e, poiché si tratta di un autonomo capo della sentenza, tale statuizione «deve essere adeguatamente motivat[a] dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate» (Sez. 4, n. 3756/2019 - dep. 2020, cit.).
Ciò posto, la sentenza impugnata in difetto di qualsivoglia motivazione ha liquidato l'importo di euro 1.700, oltre accessori come per legge. Ne deriva l'annullamento in parte qua, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc pen.: difatti, «in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale a quo se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art.622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice» (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756/2019 - dep. 2020, cit.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione delle spese liquidate in favore della parte civile con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul