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Ordinanza — n. 41757/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign documents by a qualified Cassation defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner failed to sign the petition and new arguments with a defense attorney registered on the special Cassation roll. Although the lower court had acquitted the defendant on certain counts, the procedural requirement for specific representation was not met. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals and new arguments must be signed by a defense attorney on the special Cassation roll, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense attorney roll signature requirement Cassation procedure rules procedural costs award permesso di promuovere un procedimento penale esenzione dalla pena azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura dì euro 4.000,00 P.
Law n. 103 of 2017
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA ALIAS HOXHA ERVIN nato il 06/02/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Terni nei confronti del ricorrente, ha confermato l'appellata sentenza limitatamente al capo A) dell'imputazione; ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 450 di multa e ha assolto l'imputato dalle residue imputazioni per non aver commesso il fatto.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato riservando i motivi al difensore nominato.

3. Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applica indistintamente a tutti í ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella.

4. L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura dì euro 4.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Roma, 3 luglio 2023 Il Ensigliere tensore Il Presidente An a Mauro Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT