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Ordinanza — n. 41756/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendants had previously waived all appeal grounds except those concerning the sentencing determination. The appellants argued the lower court failed to properly justify the lack of acquittal grounds and the penalty calculation. The court ruled that the waiver under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire proceedings, including the review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding sentencing determination by the parties precludes the filing of a cassation appeal on those specific issues, rendering the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds sentencing determination preclusive effect inadmissibility de plano cassation appeal Code of Criminal Procedure procedural waiver rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
I ricorrenti, con i due motivi di ricorso, deducono sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato né con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
I ricorrenti, con i due motivi di ricorso, deducono sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato né con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
271258); rimanendo possibile (proprio perché non rientrante nell'accordo), invece, la deduzione dell'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENARD ROBERTO nato a SANREMO il 08/02/1973 MASSA VALENTINO nato a CUNEO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Reinard Roberto e Massa Valentino - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da loro concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. I ricorrenti, con i due motivi di ricorso, deducono sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato né con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né con riferimento alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); rimanendo possibile (proprio perché non rientrante nell'accordo), invece, la deduzione dell'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d