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Sentenza — n. 41755/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for compulsory indictment against non-indicted person as abnorme act violating prosecution autonomy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order to issue a compulsory indictment against Francesco Clemente, who had not been previously indicted. The defendant argued the order was abnormal due to violations of procedural rules regarding prosecution initiative and the lack of prior criminal record entries. The court ruled that the GIP exceeded its powers by ordering an indictment for a new crime without first ensuring the prosecutor's record was updated, thereby infringing on the public prosecutor's autonomy.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. pen.; Art. 178 lett. c cod. proc. pen.: In archivistation proceedings, ordering compulsory indictment against a non-indicted person or for different crimes is an abnorme act that exceeds GIP powers and infringes on the prosecutor's initiative.

Parole chiave

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abnorme act compulsory indictment GIP powers prosecutor autonomy criminal record entry procedural violation non-indicted person inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. pen.
per essere stato imposto l'esercizio dell'azione penale per un reato e nei confronti di un soggetto per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen..
Art. 178 lett. c cod. proc. pen.
art. 335 cod. proc. pen
per essere stato imposto l'esercizio dell'azione penale per un reato e nei confronti di un soggetto per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani
Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni
215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv.
Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia
Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv.
Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi
259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013
L'ordinanza impugnata, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha formulato l'impugnazione coatta nei confronti di persona non indagata è dunque atto abnorme in quanto, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE FRANCESCO nato a ALTAMURA il 05/08/1968 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG c_L, jeAL p ( ry—C I o PLI12) (-& over; <124. Lved,e(2_ Rtfr„ v., cc, rP ` —°- O A-a- Lti TI; L...4A Il udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 30 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all'esito dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa, Nicola Clemente, alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento instauratosi a seguito della denuncia del predetto, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero con l'ordine di formulare l'imputazione per il reato di furto nei confronti di Francesco Clemente così ritenendo fondata l'opposizione della persona offesa basata sul rilievo che plurimi e convergenti elementi indicavano quale autore del furto di documenti contenuti nell'archivio della Società Italiana Costruzioni s.r.l. il fratello, Francesco Clemente, unico soggetto ad avere a disposizione le chiavi dell'archivio e unico interessato alla sottrazione della documentazione in quanto amministratore di fatto della società.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Clemente articolando un unico motivo con cui ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato per violazione delle disposizioni del codice di rito concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nonché quelle concernenti l'intervento e l'assistenza dell'indagato ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen. per essere stato imposto l'esercizio dell'azione penale per un reato e nei confronti di un soggetto per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento dovendo ritenersi il provvedimento impugnato atto abnorme.

5. Ed invero, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sia avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275;

Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158) . L'ordinanza impugnata, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha formulato l'impugnazione coatta nei confronti di persona non indagata è dunque atto abnorme in quanto, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 - 01), «in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione».

Il Supremo Consesso, in tale sentenza, ha chiarito che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e ciò perché l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita ove fosse il giudice a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal pubblico ministero i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge.

6. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari non si è attenuto a siffatti principi e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Roma, 3 luglio 2023 Il Co gliere esteore Il Presidente na Mauro pf Rossella Catena CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE PENALE