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Sentenza — n. 41754/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as confiscation of third-party funds is excluded by statute despite plea deal errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a plea deal sentence, arguing the court failed to confiscate €14,900 improperly withdrawn from a victim. The court rejected this claim because the funds belonged to a third party, not the offender. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the statutory exclusion for third-party assets overrides the general rule on mandatory confiscation in plea agreements.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter, comma 2, cod. pen.; Art. 493-bis, comma 2, cod. pen.: While public prosecutors may appeal plea deals for omitted mandatory confiscation, such confiscation is excluded when illicit profits belong to persons unrelated to the crime.

Parole chiave

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mandatory confiscation plea agreement third party funds public prosecutor appeal criminal procedure illicit profits statutory exclusion assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter, comma 2, cod. pen.
Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 493-ter, comma 2, cod. pen. Lamenta la mancata confisca della somma che l'imputato aveva indebitamente prelevato (euro 14.900,00), utilizzando la carta bancomat della persona offesa.
Art. 493-bis, comma 2, cod. pen.
Nel caso di specie, tuttavia, osta al provvedimento ablatorio lo stesso art. 493-bis, comma 2, cod. pen., che esclude la confisca del profitto o del prodotto del reato, quando appartengano a persona estranea al reato.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va premesso che, in generale, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 - bis cod.
art. 493-ter cod. pen
pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ferrandi Michele la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FERRANDI MICHELE nato a CHIARI il 22/04/1997 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16 novembre 2022, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ferrandi Michele la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

2. Avverso la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 493-ter, comma 2, cod. pen. Lamenta la mancata confisca della somma che l'imputato aveva indebitamente prelevato (euro 14.900,00), utilizzando la carta bancomat della persona offesa. Tale somma, a parere del ricorrente, andava confiscata ai sensi dell'art. 493-ter, comma 2, cod. pen.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in generale, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 - bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ..., nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896). Nel caso di specie, tuttavia, osta al provvedimento ablatorio lo stesso art. 493-bis, comma 2, cod. pen., che esclude la confisca del profitto o del prodotto del reato, quando appartengano a persona estranea al reato. Ebbene, nel caso in esame, dalla stessa imputazione, emerge che le somme appartenevano a persona estranea al reato, alla quale il denaro, se ancora in sequestro, va restituito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così