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Sentenza — n. 41750/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding fraud and substitution of person charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for substitution of person and fraud. The appellant argued the first-instance judgment failed to adequately describe the evidence proving the fraud elements, yet the court found the appeal's arguments lacked necessary correlation with the proven facts. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal was procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complained-of omissions in the lower court's reasoning do not demonstrate a lack of correlation with the proven facts or if the appeal fails to contest the reliability of the victim's identification.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal substitution of person fraud elements lack of motivation procedural defect inchiesta per falsità atti inganno sull'identità pseudonimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Paola Ranieri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
art. 494 cod. pen
- vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Qualora l'unico e apprezzabile connotato modale della condotta frodatoria sia rappresentato dall'asserita spendita di un nome falso, senza alcun quid pluris che abbia accompagnato e connotato tale condotta e che sia riconducibile alla nozione di "artifizio e raggiro" rilevante ai sensi dell'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BIANCHI ENNIO nato a PERUGIA il 23/02/1958 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 13/10/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21/04/2021 con la quale il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato Ennio De Bianchi responsabile del reato di sostituzione di persona, perché al fine di commettere il reato di truffa (per il quale è intervenuta remissione della querela e conseguente declaratoria di non doversi procedere) induceva in errore Giovanni Cimatti, attribuendosi il falso nome di Marco Fabbri.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Ennio De Bianchi, attraverso il difensore Avv. Paola Ranieri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 494 cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata valorizza unicamente l'autonomia del reato di cui all'art. 494 cod. pen. rispetto a quello di truffa, omettendo di evidenziare gli elementi di prova ritenuti idonei a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato.

Qualora l'unico e apprezzabile connotato modale della condotta frodatoria sia rappresentato dall'asserita spendita di un nome falso, senza alcun quid pluris che abbia accompagnato e connotato tale condotta e che sia riconducibile alla nozione di "artifizio e raggiro" rilevante ai sensi dell'art. 640 cod. pen., sono configurabili entrambi i reati, mentre il giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato l'assenza di prova dell'innocenza dell'imputato per il reato di truffa. La sentenza impugnata non delinea gli elementi di prova relativi agli elementi costitutivi delle due fattispecie contestate, limitandosi a ravvisare la sussistenza del residuo reato di cui all'art. 494 cod. pen. dall'essere venuta meno la condizione di procedibilità per la truffa e a richiamare le modalità di individuazione dell'imputato.

Le circostanze che il ricorrente sia stato riconosciuto dalla persona offesa a seguito di visione di un album fotografico e che l'auto a bordo della quale si trovava quando incontrò Cinatti fosse intestata al figlio dell'imputato non assumono dirimente rilievo per dimostrare che l'imputato abbia agito sotto falso nome, sicché la spendita di un falso nome rappresenta un dato assunto aprioristicamente dalla Corte di appello, ma non sottoposto alla doverosa verifica.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Richiamando adesivamente la sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha ricostruito la vicenda che ha preso le mosse dalla querela di Giovanni Cimatti, dalla quale risultava la condotta truffaldina realizzata da tale "Marco Fabbri": in uno degli incontri avuti con costui nella fase terminale della vicenda, Cimatti aveva fotografato l'interlocutore e registrato la conversazione. Sulla base di tale foto, gli inquirenti risalirono a De Bianchi e all'auto - con la quale si era recato agli incontri - intestata a un suo convivente. Successivamente, Cimatti procedette a un'individuazione fotografica nella quale senza ombra di dubbio riconobbe nell'imputato il "Marco Fabbri" che lo aveva raggirato.

Sottolinea la sentenza impugnata che il riconoscimento operato dalla persona offesa risulta assolutamente certo e riscontrato dal riferimento all'auto intestata a un convivente di De Bianchi. Il ricorso deduce l'omessa descrizione degli elementi di prova su cui si basa la condanna, ma la doglianza è in toto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni e gli elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), che, ad esempio, non contesta l'attendibilità della persona offesa.

La denunciata inidoneità dell'individuazione fotografica e dell'accertamento relativo all'auto utilizzata a fondare il giudizio di colpevolezza muove da un'inammissibile valutazione atomizzata (e incompleta) dei dati probatori posti a giustificazione della pronuncia di condanna. Quanto alla motivazione del proscioglimento per il reato di truffa, la doglianza è manifestamente infondata al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu