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Sentenza — n. 41748/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41748/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce, per quanto qui di interesse, a seguito del gravame interposto da Antonio Profilo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 27 novembre 2017, ha concesso allo stesso imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva (subordina solo alla prestazione dì attività non retribuita in favore del Comune di residenza) e ha confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 331 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale alla luce della sopravvenuta procedibilità a querela - che nella specie difetterebbe - del reato in imputazione, a mente della novella dell'art. 624 cod. pen. da parte del d.lgs. 150/2022.

Parole chiave

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azione penale privata perseguimento penale per truffa querela modificazione delle conclusioni presentazione di denunce penali procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale alla luce della sopravvenuta procedibilità a querela - che nella specie difetterebbe - del reato in imputazione, a mente della novella dell'art. 624 cod. pen.
art. 331 cod. proc. pen
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROFILO ANTONIO nato a TORRE SANTA SUSANNA il 16/06/1962 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce, per quanto qui di interesse, a seguito del gravame interposto da Antonio Profilo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi in data 27 novembre 2017, ha concesso allo stesso imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva (subordina solo alla prestazione dì attività non retribuita in favore del Comune di residenza) e ha confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale alla luce della sopravvenuta procedibilità a querela - che nella specie difetterebbe - del reato in imputazione, a mente della novella dell'art. 624 cod. pen. da parte del d.lgs. 150/2022.

3. Con requisitoria in data 19 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Nell'interesse dell'imputato, in data 28 agosto 2023, è stato presentato un motivo nuovo, volto a ribadire la sopravvenuta improcedibilità del reato rubricato.

4. Il ricorso è fondato. In forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata, è in effetti mutato il regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna dele circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»); e deve rilevarsi il difetto della querela (essendosi la persona offesa ENEL SPA limitata a sporgere denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. in data prossima al 4 aprile 2015 e non avendola integrata con la presentazione dell'istantia puniendi prima del 30 marzo 2023, come da accertamenti in atti); con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per mancanza di quer