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Sentenza — n. 41742/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction, rejecting claims of lack of intent and timing issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Natale Elpidio against the Second Instance Court's reduction of his sentence for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the evidence was insufficient to prove his intent and that his actions occurred too late to constitute fraud. The court dismissed these claims, ruling that intent in this context requires only a voluntary contribution to asset depletion, not knowledge of the company's insolvency, and that the timing of the transfer was legally decisive for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 240, 241, 242 c.p.; The intent required for complicity in fraudulent bankruptcy by withdrawal is satisfied by any voluntary contribution to the depletion of social assets, without the necessity of awareness regarding the company's financial distress.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy complicity intent asset withdrawal financial distress awareness criminal appeal dismissal bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 240 c.p.
Art. 241 c.p.
Art. 242 c.p.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Francesca Buonpane, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivi di un ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del materiale probatorio in relazione alla responsabilità dell'imputato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi
Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATALE ELPIDIO nato a AVELLINO il 09/04/1984 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché, per il ricorrente, l'Avv. Francesca Buonopane, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 03/10/2022, la Corte di appello di Napoli, applicate le circostanze attenuanti generiche e rideterminate in melius la pena principale e le pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 29/10/2020 con la quale il Tribunale di Nola, per quanto è qui di interesse, in relazione a Irpinia Catering s.r.I., dichiarata fallita il 27/11/2012, aveva dichiarato Elpidio Natale, quale amministratore di diritto - dal 02/07/2011 al 08/01/2012 - di Villa Manzi Eventi (poi ridenominata Ristocatenrig s.r.l. e amministrata di fatto da Armando Manzi), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché la fallita, già in stato di insolvenza, conferiva a Ristocatering s.r.l. il ramo d'azienda (in pratica, consistente in tutte le attività di Irpinia Catering s.r.I.) relativo alla somministrazione al pubblico di cibo e bevande, al prezzo sottodimensionato di 90 mila euro, non corrisposti senza che fosse praticata la prevista risoluzione contrattuale, condannandolo alle pene poi riformate in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Elpidio Natale, attraverso il difensore Avv. Francesca Buonpane, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivi di un ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del materiale probatorio in relazione alla responsabilità dell'imputato. La motivazione della sentenza impugnata è erronea in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo concorsuale, ravvisato esclusivamente nel rapporto tra Manzi e il ricorrente (genero), che assunse la carica di amministratore solo qualche mese prima della cessione del 10/10/2011, sicché è irragionevole pensare che Manzi abbia affidato l'atto distrattivo al genero e non a un qualunque prestanome, laddove l'assoluzione di Somma, che aveva redatto la perizia di valutazione del ramo d'azienda, alimenta dubbi circa la responsabilità del ricorrente, che ha firmato un atto di cessione redatto e valutato da un esperto.

Il dolo dell'extraneus richiede la consapevolezza dello stato di generica difficoltà economica della società poi fallita, laddove le condotte asseritamente illecite di Natale sono state commesse in un periodo successivo e lontano rispetto alla commissione delle condotte illecite dell'intraneus. L'individuazione del momento consumativo delle condotte è decisiva in quanto le condotte dell'extraneus erano cronologicamente e casualmente lontane degli atti distrattivi da parte dell'amministratore della società fallita.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Le doglianze relative alla dedotta inverosimiglianza del coinvolgimento da parte di Manzi del genero Natale è manifestamente infondata, fondandosi su una mera congettura che in nessun modo rivela vizi logico-argomentativi nella motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'assoluzione di Somma, la Corte distrettuale ha spiegato come essa non abbia alcun effetto sulla posizione di Natale, che ha ricevuto in cessione il bene, in frode ai creditori, quale amministratore di diritto della società cessionaria, senza alcun versamento a favore della cedente (e senza che questa desse corso alla prevista risoluzione contrattuale, come precisa la sentenza di primo grado) e concorrendo a realizzare la sua distrazione: le censure articolate al riguardo dal ricorso sono aspecifiche, in quanto del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Le doglianze sul dolo dell'extraneus non sono fondate. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

4. Le censure imperniate sull'epoca delle distrazioni sono, invece, inammissibili. La sentenza impugnata ha chiarito che è proprio con la cessione di Villa Manzi che si verifica, contestualmente, la distrazione del bene rispetto alla pretese dei creditori della cedente: le censure articolate sul punto dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

5. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr