Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41739/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls conviction for one victim due to new private prosecution law, remands for sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding the kidnapping of one victim because the new law required a private prosecution complaint that was not filed. While the crime against the second victim remains valid due to her status as a civil party, the court ordered a retrial solely to recalculate the sentence based on the reduced gravity of the offense. The decision establishes that a civil party's participation substitutes for a formal complaint when laws shift crimes from public to private prosecution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

d.lgs. 150/2022; Art. 2 cod. pen.: When a crime shifts from public prosecution to private prosecution due to new legislation, a victim's status as a civil party legally substitutes for the required private prosecution complaint, validating the original conviction for that specific victim.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution requirement Cartabia reform civil party status succession of laws sentencing reduction partial annulment procedural validity azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. 150/2022
Art. 2 cod. pen.
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez.
Art. 605 cod. pen.
art. 2 cod. pen
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019
in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.
Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018
Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohamnnad Razzaq, Rv.
Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023
Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020
(Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, Rv.
S.U. n. 877 del 14/07/2022
- 02 Va, tuttavia, evidenziato che sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINS GASHITO nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. VINCENZO VITIELLO, per la costituita parte civile Cavaleri, unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 26 novembre 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 112 comma primo, 605 cod. pen., oltre alle statuizioni civili in favore della costituita parte civile Cavaleri.L'imputazione ha riguardo al sequestro di persona commesso in concorso in danno di due operatrici dell'associazione Omnia Accademy che erano costrette a permanere all'interno della struttura, sede dell'associazione.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia articolando il seguente motivo. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla improcedibilità per difetto di querela. In particolare, la fattispecie contestata a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022 è divenuta procedibile a querela e nell'ipotesi di specie la querela non è stata presentata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.

2. Con particolare riferimento al reato di sequestro, il d. Igs. n.150/2022 ha così sostituito l'art.605 cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità». La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651;

Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohamnnad Razzaq, Rv. 274734). Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce allo stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).

Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen.secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". 2.1. Siffatte considerazioni sono limitate alla persona offesa Gallina Giusy in ragione della mancata presentazione della querela. Con riferimento al sequestro di Giusy Gallina, dunque, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità. 2.2.

Diversamente a dirsi avuto riguardo alla condotta contestata che vede come persona offesa Cavaleri Francesca, costituitasi parte civile. Secondo l'orientamento di questa Corte la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez.3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844).

La modifica di legge intervenuta, dunque, con l'entrata in vigore del D.Igs. 152/2022, non determina l'improcedibilità rispetto al sequestro operato nei confronti di Cavaleri, in virtù della sua costituzione di parte civile. 2.3. L'intervenuta improcedibilità quanto al sequestro operato nei confronti di una delle due persone offese comporta, tuttavia, la necessità di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio che era stato determinato in considerazione del sequestro operato nei confronti di due persone e dunque di una condotta oggettivamente più grave, con conseguente annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.

3. In relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, l'epilogo decisorio comporterebbe la liquidazione delle stesse in quanto nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio. (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, Rv. 278908). - 02 Va, tuttavia, evidenziato che sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". 3.1.

Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al sequestro di Gallina Giusy per la sopravvenuta improcedibilità del reato. Annulla la medesima sentenza in relazione al reato di sequestro di Cavaleri Francesca Lina con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nulla sulle spese di parte civile. Così dec