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Sentenza — n. 41737/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls conviction because victim's formal remission extinguished the crime before appeal. Verdict: dismissed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case, ruling that the crime was extinguished by the victim's formal remission. The defense argued for acquittal based on lack of culpability and the victim's subsequent acceptance of the remission, while the prosecution contended the crimes were time-barred. The court held that a timely remission accepted by the accused extinguishes the crime, overriding any procedural defects or lack of prosecution conditions.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: A formal remission of the complaint, accepted by the accused and occurring while the cassation appeal is pending, extinguishes the crime, necessitating the annulment of the conviction without remand.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime cassation annulment procedural conditions victim acceptance accuse di truffa reato mancato partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
I reati di cui all'imputazione, così come ritenuti in sentenza, entrambi procedibili a querela, devono essere, pertanto, dichiarati estinti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 cod.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
pen., non emergendo dall'analisi delle sentenze di merito elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 393 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato Matijevic Mirko e Anita Mirela colpevoli, in concorso, di furto e, il solo Matijevic, anche del reato di cui all'art. 393 cod. pen..
art. 152 cod. pen
I reati di cui all'imputazione, così come ritenuti in sentenza, entrambi procedibili a querela, devono essere, pertanto, dichiarati estinti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MATIJEVIC MIRKO nato il 12/10/1962 ANITA MIRELA nato il 12/11/1980 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo lé.annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per difetto della condizione di procedibilità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato Matijevic Mirko e Anita Mirela colpevoli, in concorso, di furto e, il solo Matijevic, anche del reato di cui all'art. 393 cod. pen..

2. Ricorre per cassazione l'avvocato Paolo Michelutti nell'interesse di entrambi gli imputati, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il delitto di furto. Anita Mirela si era limitata alla mera presenza presso l'autofficina dove venne commesso il furto di alcuni tester, senza fornire alcun apporto all'a condotta furtiva del Matijevic; il quale, d'altro canto, intendeva conseguire la restituzione della somma a cui riteneva di avere diritto, in virtù dell'inadempimento del contratto d'opera precedentemente stipulato con la persona offesa, sicchè il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo al trattamento sanzionatorio.

3. Con successiva memoria, la difesa dei ricorrenti ha formulato motivi aggiunti e allegato il verbale di remissione di querela con contestuale accettazione sottoscritto dinanzi alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Udine in data 14 aprile 2023, concludendo per la declaratoria di estinzione dei reati per difetto della condizione di procedibilità. 4.1 reati sono estinti per essere intervenuta rituale remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dai querelati, come emerge dal verbale di polizia giudiziaria sottoscritto dai procuratori speciali delle parti in data 14 marzo 2023.

5. Secondo la linea ermeneutica avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

6. I reati di cui all'imputazione, così come ritenuti in sentenza, entrambi procedibili a querela, devono essere, pertanto, dichiarati estinti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 cod. pen., non emergendo dall'analisi delle sentenze di merito elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

7. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per remissione di querela, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento come per legge, e su accordo delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone a carico dei querelati le spese processuali. Così deciso in Roma, addì 12 sett