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Sentenza — n. 41726/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded prescription claim and generic repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosario Genovese inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the most serious defamation incident from September 2012 was time-barred, but the Court found this claim manifestly unfounded because the crime of online defamation is instantaneous, meaning the prescription period began in 2015 and expired in March 2023, well after the second-instance judgment. Furthermore, the second ground of appeal was rejected as generic and repetitive, failing to offer a critical engagement with the arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 157, primo comma; Art. 161, secondo comma; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the prescription claim is manifestly unfounded due to the instantaneous nature of online defamation, and when the grounds of appeal merely repeat those rejected in the second instance without critical engagement.

Parole chiave

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prescription period online defamation instantaneous crime inadmissible appeal generic repetition perseguimento penale per diffamazione denuncia penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 157, primo comma, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro
Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20371 del 11/03/2009, Arnone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENOVESE ROSARIO nato a VENTIMIGLIA DI SICILIA il 03/02/1957 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa KATE TASSONE, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 2 novembre 2022, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado con rito abbreviato, ha assolto Rosario Genovese dal reato di minaccia, confermando il giudizio di responsabilità per vari episodi di diffamazione, provvedendo alla rideterminazione della pena e confermando la condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di Vincenzo Conti. In particolare, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, il più risalente episodio si colloca nella data del 12 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, è stato presentato ricorso per cassazione affidato ai due motivi che verranno di seguito esaminati. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, asserendo che le condotte ascritte più risalenti (e peraltro neppure specificate in ricorso) erano già da considerare prescritte alla data del procedimento dinnanzi alla Corte d'appello, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come detto, il primo episodio di diffamazione contestato risale al 12 settembre 2015 (cfr. Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400 - 01, secondo cui il delitto di diffamazione tramite inserimento dell'espressione incriminata nel web «ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato»; in motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente).

Ne discende che l'ordinario termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 12 marzo 2023, epoca che, anche al netto dei 403 giorni di sospensione registrati nel corso del processo, risulta ampiamente successiva alla data della sentenza impugnata (2 novembre 2022). Pertanto, non ha alcun pregio la pretesa ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'invocato spirare del termine di prescrizione.ch 4. Inammissibile è anche, in quanto generico e reiterativo, il secondo motivo, con il quale si contesta l'attribuibilità dei fatti all'imputato.

La Corte d'appello ha chiaramente illustrato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, come l'imputato - i cui rapporti con la persona offesa erano caratterizzati da elevata conflittualità quanto alla cura, gestione e custodia di animali randagi - mai abbia contestato che ignoti si fossero introdotti nel suo profilo social, né abbia mai negato, nonostante il protrarsi per anni delle pubblicazioni, di esserne l'autore. A fronte di tale prospettazione, la difesa evita il confronto, effettivo e critico, con gli argomenti esposti dai Giudici del merito, tralasciando di introdurre anche una minima obiezione dotata di consistenza.

A fronte di tale deserto argomentativo, non può che quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos