Italian Court dismisses appeal against fraud conviction citing lack of specific evidence and expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the subjective element of the crime was unproven and that certain financial transfers did not constitute fraud, while also claiming the statute of limitations had expired for some charges. The court rejected these generic arguments, emphasizing that the appellate court had rigorously reconstructed the facts and that the appellant failed to provide specific evidence regarding potential group benefits or the precise timing of the crime's commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant offers generic censure lacking specific factual arguments or sufficient evidence to challenge the lower court's reconstruction of facts and legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINARD RENZO AUGUSTO nato a CHIOMONTE il 12/04/1956 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; considerata la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 settembre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Pinard Renzo Augusto per più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società "s.r.l. Nuova Spurghi Jet", fallita il 17 novembre 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di componente del consiglio di amministrazione - avrebbe distratto la somma di euro 72.750,00, corrispondente alla concessione in favore della partecipata "Aghepos s.r.l." di un finanziamento soci infruttifero pari a euro 20.000,00 nonché alla stipula di una polizza assicurativa per un valore di euro 52.750,00 in favore di Pinard Renzo (capo A).
Avrebbe, inoltre, cagionato il dissesto della società, esponendo, con l'intenzione di ingannare il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, fatti materiali non rispondenti al vero, inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; in particolare, occultando l'integrale perdita del patrimonio netto risalente già all'anno 2011 (capo B).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che non sarebbe fondato sulla necessaria prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, con particolare riferimento alla stipula della polizza assicurativa, sostiene che la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo, avrebbe erroneamente fatto riferimento al momento dell'esecuzione del contratto e non al momento della sua stipula, risalente al 15 marzo 2010, quando le condizioni della società sarebbero state «ben diverse».
La Corte di appello non avrebbe correttamente valutato neppure l'operazione di finanziamento della società "Aghepos s.r.l.", non considerando che «l'eventuale incremento del patrimonio della società partecipata avrebbe automaticamente prodotto una ricaduta patrimoniale vantaggiosa anche per la "s.r.l. Nuova Spurghi Jet", anche soltanto per interessi compensativi». Con riferimento al reato contestato al capo B, il ricorrente sostiene che le condotte relative alla falsa esposizione, nei bilanci del 2011 e del 2012, della situazione economica della società non potrebbero essere più perseguite, per decorso dei termini di prescrizione.
Quanto alle condotte relative al bilancio del 2013, sostiene che la Corte territoriale non avrebbe «saputo individuare elementi inequivoci che evidenziassero la consapevolezza» da parte dell'imputato «del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifizi contabili».CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato censure generiche e versate in fatto, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va osservato, in ogni caso, che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza), valutando in maniera rigorosa la responsabilità dell'imputato (cfr. pagine 9 ess. della sentenza), sia con riferimento all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo dei reati a lui contestati. Del tutto priva di specificità e carente sotto il profilo dell'autosufficienza risulta l'asserzione secondo la quale le condizioni della società al momento della stipula della polizza assicurativa sarebbero state «ben diverse».
Quanto ai presunti vantaggi per la fallita derivanti dal finanziamento della partecipata, va ribadito che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).
Circostanze che, nel caso in esame, non sono state neanche dedotte dal ricorrente. Del tutto generica e priva di fondamento - tenuto conto del termine massimo di prescrizione e del dies a quo da cui decorre il termine - è la tesi secondo la quale il reato contestato al capo B, relativamente ai bilanci 2011 e 2012, sarebbe prescritto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore