Cassation appeal dismissed; minor theft conviction upheld due to significant economic damage to victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued for a mitigating circumstance based on the victim's financial hardship, but the court ruled that the objective value of the stolen hair clips (approx. €67) was not negligible. Consequently, the court applied established precedent requiring the damage to be trivial for such mitigation, rejecting the subjective economic analysis of the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The mitigating circumstance for causing damage of special triviality requires the economic prejudice to be negligible, rendering the objective value of the stolen item decisive when it exceeds a trivial threshold.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FATTA NOEMI nato a PALERMO il 11/03/2001 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; uit-csIrPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo --e udito il di.fnsore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 12/7/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato Noemi Di Fatta per il reato di tentato furto di due confezioni di piastre per capelli, aggravato dalla violenza sulle cose.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to Davide Chibbaro, articolando un unico motivo con cui lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La motivazione della Corte d'appello, ancorché stringata, è chiara e rispettosa dei principi espressi da questa Corte di legittimità in argomento. La Corte distrettuale, infatti, nel rigettare lo specifico motivo di appello, ha affermato che «il valore non esiguo (euro 67,00 circa) delle piastre per capelli oggetto della condotta delittuosa impediscono il riconoscimento dell'invocata attenuante» e ha così mostrato di far buon uso di quanto espresso in argomento dalla giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha affermato, in assenza di voci contrarie, che, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è in ogni caso necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (ex plurimis, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296-02;
Sez. 5, n. 32097 del 31/05/2011, D'Amato, n.m.; Sez. 5, n. 33093 del 13/9/2005, Ninivaggi, Rv. 232333). La motivazione offerta dalla Corte è dunque sufficiente in quanto, come rilevato in motivazione da Sez. 4, n. 20303 del 09/03/2004, Benedetti, Rv. 228580 - 01 «l'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p., originariamente riguardava unicamente i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e consisteva nei cagionare alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. A tale ipotesi la legge n.19/1990 ne ha aggiunta un'altra, ovvero quella - relativa ai delitti determinati da motivi di lucro - di aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento di danno o di pericolo sia di speciale tenuità: orbene, in base al principio di specialità (art. 15 c.p.), i delitti contro il patrimonio, anche se rientrano nel genus dei delitti determinati da motivi di lucro hanno una loro autonomia e caratterizzazione, di talché non è loro applicabile la nuova disciplina dettata in genere per i delitti determinati da motivi di lucro, ma resta applicabile quella espressamente prevista per loro, e resta quindi del tutto indifferente il livello del danno o del pericolo rappresentato dal reato (Cass. 13.3.1997, n. 3134, Aiuto, RV 208160), dovendosi guardare unicamente al valore della cosa sottratta al momento della consumazione del reato», che, ai fini dell'applicabilità dell'invocata circostanza, deve intendersi pressoché irrilevante, non essendo sufficiente che esso sia lieve o non grave (in termini, Sez. 2, n. 22356 del 22/02/2023, Fabbri, Rv. 284741;
Sez. 3, n. 18386 del 2021, cit.; Sez. 5, n. 43268 del 19/10/2011, Termine, Rv. 251711 - 01). Nessun rilievo ha la circostanza che la Corte ditrettuale non abbia considerato le condizioni economiche del soggetto passivo posto che, conformemente al pur datato, ma indiscusso, insegnamento di questa Corte regolatrice, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo (riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo) ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l'applicabilità dell'attenuante.
L'indagine sulle condizioni economiche della persona offesa è pertanto irrilevante quando il criterio obiettivo induca ad escludere la speciale tenuità del danno (cfr. Sez. 5, n. 32097 del 2011, cit.; Sez. 2, n. 2001, del 21/1/1992, Stirigone, Rv. 189163). Ne deriva che avendo la Corte territoriale incentrato la propria motivazione sul valore intrinseco ed economico dell'oggetto del furto e non essendo questo pressoché irrilevante, la censura sollevata è manifestamente infondata non potendo ritenersi, alla luce dei consolidati principi sopra riportati, carente o manifestamente illogica la motivazione che si è limitata a considerare la non lieve entità del pregiudizio senza valutare il criterio soggettivo, parametrato alle condizioni socio-economiche della persona offesa.
Alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell