Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41028/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than legal qualification or sentence legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing proportionality rather than the legal qualification of the crime or the legality of the sentence. The appellant argued that the maximum reduction for generic mitigating circumstances was not considered, but the court noted that such arguments fall outside the specific grounds allowed for appeals against agreed penalty applications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against agreed penalty applications are strictly limited to challenges regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, legal qualification of the act, or illegality of the penalty, excluding proportionality arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility agreed penalty application sentencing proportionality legal qualification error generic mitigating circumstances sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO FRANCESCO nato a CATANIA il 18/06/1952 avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, applicando la pena finale di anni due di reclusione nei confronti di Francesco Di Gregorio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore unico della S. INT.EDIL s.r.I..

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giovanni Chiara, il quale svolge un unico motivo, dolendosi della incongruità della pena applicata per non essere stata considerata la diminuzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e per la erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o, come nel caso di specie, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, tutti elementi che peraltro hanno costituito oggetto del negozio processuale stipulato dall'imputato (ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammen