Prejudicial referral to Cassation on territorial jurisdiction declared inadmissible due to lack of preliminary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the prejudicial referral regarding territorial jurisdiction inadmissible and ordered the return of files to the preliminary hearing judge. The defense argued for a referral based on a lack of connection between crimes, while the prosecution contended a criminal design existed. The court ruled that the referring judge failed to perform the mandatory preliminary deliberation on the non-manifest unfoundedness of the question before submitting it to the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24-bis c.p.p.; Art. 16 c.p.p.: In cases of prejudicial referral to the Court of Cassation on territorial jurisdiction, the referring judge must first deliberate on the non-manifest unfoundedness of the question and explain why ordinary legal instruments cannot resolve it, otherwise the referral is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI MILANO Con ordinanza del 22/03/2023 nel procedimento a carico di: MOSCA FRANCO nato a OSIMO il 16/11/1958 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. Fabrizio de' Sanna, che ha chiesto, limitatamente al solo capo a) della rubrica, ovvero per entrambi i capi d'imputazione, di ordinare, ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, quale Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen. Chiede la risoluzione, in via pregiudiziale, della questione di competenza per territorio sollevata dal difensore dell'imputato nel procedimento a carico di Mosca Franco chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. e 55 d. Igs. n. 165 del 2001 - rectius 493 ter cod. pen. (capo A); artt. 81, comma secondo, 476 -479 cod. pen. (capo B).
2. Nella ordinanza dì rimessione il giudice ha dato atto: che il difensore dell'imputato aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, limitatamente al reato di cui al capo A), in ragione della assenza di connessione, rilevante ex art.16 cod. proc. pen., rispetto al reato più grave di cui al capo 13); che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto della eccezione, facendo leva sulla sussistenza di un rapporto di connessione, tra i reati sub A) e sub B), qualificata dalla unicità del disegno criminoso (art. 12 lett. b, cod. proc. pen.); che la difesa aveva insistito per l'accoglimento dell'eccezione.
3. Il procedimento è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni con una articolata memoria con cui, tra l'altro, sostiene l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale, contestando la richiesta del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
2. Il collegio condivide il principio espresso dalla corte di legittimità, richiamato nella requisitoria scritta del P.G., secondo cui: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; conf.
Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023). Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione limitandosi a rappresentare le posizioni di accusa e difesa, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali. La circostanza che l'intervento ermeneutico della Corte di cassazione sia successivo alla ordinanza del giudice di Milano è privo di rilevanza sull'esito della presente decisione.
3. Consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile, con restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, ufficio del giudice delle