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Sentenza — n. 41012/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In proposito occorre ribadire il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice - al quale il Collegio ritiene di dare seguito - per il quale il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso. (Sez. 5, Sentenza n. 18998 del 22/02/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269901.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 41012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso. (Sez. 5, Sentenza n. 18998 del 22/02/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269901.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo diritto di essere sentito vizi procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
In proposito occorre ribadire il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice - al quale il Collegio ritiene di dare seguito - per il quale il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a PATERNO il 01/12/1955 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CRISTIANO CHIERICHINI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale del condannato Rapisarda Salvatore ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale, in data 21.1.2022, di rigetto del precedente ricorso inerente la decisione della Corte di Appello di Catania del 13.10.2020.

2. Il ricorrente - con unico motivo di ricorso - ha evidenziato la lesione del diritto di difesa dell'imputato derivante dall'errata percezione circa la regolarità dei presupposti sulla costituzione delle parti; infatti, per l'udienza del 21.1.2022, davanti alla Prima Sezione Penale di questa Corte, non sarebbe stato dato avviso al secondo difensore dell'imputato avvocato Valerio Vianello Accorretti, nominato tramite dichiarazione all'ufficio matricola del carcere di Cuneo resa in data 11.1.2021. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'udienza pubblica odierna, nel corso della quale il PG, drssa Ceroni,ha concluso per l'inammisibilità de ricorso ed il difensore presente, avvocato Chierichini, in sostituzione dell'avvocato lana, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso straordinario è inammissibile per tardività.

1. In proposito occorre ribadire il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice - al quale il Collegio ritiene di dare seguito - per il quale il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso. (Sez. 5, Sentenza n. 18998 del 22/02/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269901.

Massime precedenti Conformi: N. 15717 del 2008 Rv. 239813 - 01, N. 29050 del 2014 Rv. 260264. 1.1. Applicando tali principi alla fattispecie in esame il Collegio - che in ragione della natura processuale dell'eccezione ha doverosamente consultato gli atti del fascicolo a disposizione - deve constatare che la sentenza impugnata è stata depositata il 12 aprile 2022, come si legge nell'attestazione in calce ad essa firmata dal funzionario giudiziario e nella stampa della visualizzazione sintetica della Cancelleria della Prima sezione Penale di questa Corte mentre il ricorso straordinario, a firma dell'avvocato lana stato trasmesso telematicamente in data 6 aprile 2023,risultando l'invio alla Cancelleria centrale di questa Corte il giorno successivo ed il deposito presso la Cancelleria centrale in data 11 Aprile 2023,; i suindicati atti dunque, recano date di invio e deposito dell'atto di ricorso ben oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della Prima Sezione oggetto dell'impugnazione ed indicato nell'art 625 bis cpp e l'evidente mancato rispetto del termine per proporre l'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di ricorso per la sua tardività.

Alla luce dei principi e delle ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed la versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.6.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio L CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CA