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Ordinanza — n. 40454/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40454/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SCUTELLARO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/05/1975 2. DE RISI FRANCESCO nato a PORTICI il 20/08/1968 3. NAPPI FANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1986 4. COZZOLINO ALBERTO nato a NAPOLI il 28/10/1987 5. CARBONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1983 6. MANNA ANTONIO nato a MASSA DI SOMMA il 20/12/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 416 comma 1 cod. pen, art. 648-ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Carbone Vincenzo, Cozzolino Alberto, De Risi Francesco, Manna Antonio, Nappi Francesco e Scutellaro Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili: del reato di cui all'art. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), del reato di cui agli artt. 40 comma 1 lett.

Parole chiave

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scemata imputabilità qualificazione giuridica dei fatti azione intesa alla dichiarazione di responsabilità perizie psichiatriche contraddittorie risposta alla petizione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Carbone Vincenzo, Cozzolino Alberto, De Risi Francesco, Manna Antonio, Nappi Francesco e Scutellaro Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 416 comma 1 cod. pen
pen., ha rideterminato le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili: del reato di cui all'art. 416 comma 1 cod. pen.
art. 648-ter cod. pen
504/1995 (capi B, E, F, H); il solo Cozzolino del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato Carbone Vincenzo contesta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. SCUTELLARO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/05/1975 2. DE RISI FRANCESCO nato a PORTICI il 20/08/1968 3. NAPPI FANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1986 4. COZZOLINO ALBERTO nato a NAPOLI il 28/10/1987 5. CARBONE VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1983 6. MANNA ANTONIO nato a MASSA DI SOMMA il 20/12/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carbone Vincenzo, Cozzolino Alberto, De Risi Francesco, Manna Antonio, Nappi Francesco e Scutellaro Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili: del reato di cui all'art. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), del reato di cui agli artt. 40 comma 1 lett.

d) e g) e 4 L. n. 504/1995 (capi B, E, F, H); il solo Cozzolino del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (capo D); il solo Scutellaro del reato di cui all'art. 216 comma 1 L. Fall. (capo L); Cozzolino e Scutellaro del reato di cui all'art.468 cod. pen. (capi C e G); Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato De Risi contesta violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un'erronea qualificazione giuridica dei fatti; Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato Manna Antonio denunzia vizi di motivazione in ordine alle contestate circostanze aggravanti ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, eccependo anche l'incompetenza del giudice procedente;

Rilevato che, con il primo e unico motivo di ricorso, l'imputato Carbone Vincenzo contesta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, l'imputato Cozzolino Alberto contesta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Rilevato che, con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, gli imputati Scutellaro Giovanni e Nappi Francesco contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa