Ordinanza — n. 40453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a CASARANO il 07/06/1995 avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a CASARANO il 07/06/1995 avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSA ALESSANDRO GIUSEPPE nato a CASARANO il 07/06/1995 avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Cossa Alessandro Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 582 - 583 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione sulla assenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla recidiva — esulano dal novero di quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21