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Sentenza — n. 40452/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla parte civile Ponziani Sandro avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Città di Castello aveva assolto Salvi Anna dal reato di diffamazione. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la parte civile, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo che, considerato il periodo di sospensione feriale e la data di spedizione dell'atto, l'appello risulterebbe presentato nel termine di legge.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'appello è tempestivo. La sentenza del giudice di pace, pronunciata in data 11 luglio 2022, è stata depositata nel termine di legge di quindici giorni maturato il 26 luglio 2022. Tenuto conto della sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto) il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni, veniva a scadere domenica 25 settembre 2022, termine prorogato di diritto a lunedì 26 settembre 2022. Circa le modalità di presentazione dell'impugnazione si applica il regime vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) quindi, tra le altre, la previsione originaria dell'art. 583, cod. proc. pen. (ora riscritta e abrogata in parte qua per effetto del d.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro domanda d'asilo tardiva perseguimento penale per diffamazione notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile PONZIANI SANDRO nato a SAN GEMINI il 15/08/1958 nel procedimento a carico di: SALVI ANNA nata ad AREZZO il 07/10/1930 avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il prosieguo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla parte civile Ponziani Sandro avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Città di Castello aveva assolto Salvi Anna dal reato di diffamazione.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la parte civile, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo che, considerato il periodo di sospensione feriale e la data di spedizione dell'atto, l'appello risulterebbe presentato nel termine di legge.

3. Il ricorso è fondato.

4. L'appello è tempestivo. La sentenza del giudice di pace, pronunciata in data 11 luglio 2022, è stata depositata nel termine di legge di quindici giorni maturato il 26 luglio 2022. Tenuto conto della sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto) il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni, veniva a scadere domenica 25 settembre 2022, termine prorogato di diritto a lunedì 26 settembre 2022. Circa le modalità di presentazione dell'impugnazione si applica il regime vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) quindi, tra le altre, la previsione originaria dell'art. 583, cod. proc. pen. (ora riscritta e abrogata in parte qua per effetto del d.

Igs. n. 150 del 2022). L'atto di appello è stato spedito tramite lettera raccomandata il 26 settembre 2022 (cfr. timbro di spedizione apposto da Poste Italiane sulla busta di spedizione della raccomandata) ed è a questa data che occorre avere riguardo, ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., per fissare il momento di proposizione dell'impugnazione non a quella di ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice (29 settembre 2022), come erroneamente ritenuto dal Tribunale.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Arezzo che procederà al giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il giudizio di appe