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Ordinanza — n. 40450/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40450/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Rovigo, ha applicato ai sensi dell'art. 444 e ss. del codice di rito, ad Ahmetovic Suzan la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, a Bajric Sandokan la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, a Hudorovich Shailj la pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, e a a Ahmetovic Alessandro la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 840 di multa, per i reati descritti in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 611 c.p; Ordinanza — n. 40450/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Bajric Sandokan, con atto a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; Ahmetovic Alessandro, con atto a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. In via preliminare si osserva, quanto al ricorso per Hudorovich Shailj, che la posizione della ricorrente non deve essere decisa con procedura "de plano", avendo la stessa posto questioni non oggetto di patteggiamento.

Parole chiave

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attenuazione della pena rinuncia alla motivazione controllo della commisurazione della pena assenza di caso di rigore eccezioni difensive esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Giampaolo Cazzola, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; Ahmetovic Alessandro, con atto a firma dell'Avv.
art. 611 c.p
Dispone separarsi la posizione di Hudorovich Shaili e rimettersi gli atti all'ufficio esame preliminare dei ricorsi per la fissazione del ricorso ex art. 611 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC SUZAN nato a BADIA POLESINE il 21/07/1995 BAJRIC SANDOKAN nato il 07/02/1985 HUDOROVICH SHAILI nato a PIOVE DI SACCO il 21/09/2000 -24:42 AHMETOVIC ALESSANDRO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 04/04/1980 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che:

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Rovigo, ha applicato ai sensi dell'art. 444 e ss. del codice di rito, ad Ahmetovic Suzan la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, a Bajric Sandokan la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, a Hudorovich Shailj la pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, e a a Ahmetovic Alessandro la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 840 di multa, per i reati descritti in rubrica.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, con tre distinti atti e per il tramite dei propri difensori, Ahmetovic Suzan e Hudorovich Shaílj, con atto a firma dell'Avv. Danillo Taschin, eccependo, per Ahmetovic Suzan, carenza di motivazione in relazione alla causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., e, per Hudorovich Shailj, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza dell'imputata, cui sono state infatti concesse le circostanze attenuanti generiche;

Bajric Sandokan, con atto a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; Ahmetovic Alessandro, con atto a firma dell'Avv. Giampaolo Cazzola, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. In via preliminare si osserva, quanto al ricorso per Hudorovich Shailj, che la posizione della ricorrente non deve essere decisa con procedura "de plano", avendo la stessa posto questioni non oggetto di patteggiamento.

Pertanto, si è disposto lo stralcio della sua posizione. Quanto al ricorso per Ahmetovic Suzan, va ricordato che «in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile» (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01). Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Quanto al ricorso di Bajric Sandokan, va ribadito che «in tema di sentenza di patteggiannento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021 Cc. (dep. 10/09/2021) Rv. 281890 - 01. Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Quanto al ricorso di Ahmetovic Alessandro, si ribadisce che «in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01).

Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Ahmetovic Suzan, Ahmetovic Alessandro e Bajric Sandokan e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dispone separarsi la posizione di Hudorovich Shaili e rimettersi gli atti all'ufficio esame preliminare dei ricorsi per la fissazione del ricorso ex art. 611 c.p.p. Così deciso in Roma, il 12/04/2023 Il Consi