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Sentenza — n. 40448/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ascritto a Nanni Costa Carlo. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. Michele Guidi nella veste di difensore della persona offesa Giammatteo Carlo. Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 154 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen. ascritto a Nanni Costa Carlo. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. Michele Guidi nella veste di difensore della persona offesa Giammatteo Carlo. Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen.

Parole chiave

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procedimento in contumacia omissione del difensore omissione di soccorso rinuncia al dibattimento orale omissione del ministero pubblico rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 154 cod. proc. pen
Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIAMMATTEO CARLO nato a VELLETRI il 27/05/1963 nel procedimento a carico di: NANNI COSTA CARLO nato a L'AQUILA il 25/07/1963 avverso la sentenza del 06/03/2022 del GIUDICE DI PACE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GdP competente; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Luca De Paolis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ascritto a Nanni Costa Carlo.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. Michele Guidi nella veste di difensore della persona offesa Giammatteo Carlo. Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall'imputato soltanto se questi sia munito di procura speciale (Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997, Ferrera, Rv. 208223; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, Di Benedetto, Rv. 245429; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Pinna, Rv. 258719). Nella specie agli atti risulta solo una nomina a difensore di fiducia da parte di Giammatteo Carlo a favore dell'avv. Michele Guidi, priva, però, del conferimento di procura speciale. Del resto, nel ricorso, l'avv. Michele Guidi si dichiara difensore della persona offesa e non anche procuratore speciale, né allega al ricorso la procura speciale in ipotesi conferitagli.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le ragioni della inammissibilità inducono a sollevare il ricorrente dalla condanna al versamento di una ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu