Ordinanza — n. 39799/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha accolto il concordato sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ratificando l'accordo raggiunto dalle parti in relazione ai reati (artt. 617 -bis e plurimi fatti di truffa) contestati a Gaetano Esposito, applicando la pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' pacificamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 ; conf. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GAETANO nato a NAPOLI il 15/11/1953 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha accolto il concordato sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ratificando l'accordo raggiunto dalle parti in relazione ai reati (artt. 617 -bis e plurimi fatti di truffa) contestati a Gaetano Esposito, applicando la pena di anni due e mesi sei di reclusione.
2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore fiduciario, avvocato Dario Gucci, che svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, dolendosi dell'assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibilmente proposto.
1. E' pacificamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 ; conf. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
2. Nel caso di specie, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato, sì, oggetto dell'appello; ma, a tale motivo la difesa aveva espressamente rinunciato, come si legge in sentenza, avendo ottenuto, in seguito all'accordo sulla pena raggiunto con il Procuratore Generale, una riduzione della pena ( pg 6).
3. Da qui, la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo. 4.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 05 luglio 20