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Ordinanza — n. 39483/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for alleging omitted acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality, excluding arguments about omitted acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it merely alleges the omission of evaluation regarding conditions for acquittal under Article 129, as such grounds fall outside the statutory admissibility criteria.

Parole chiave

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plea bargain sentence cassation admissibility omitted acquittal conditions Article 129 procedure inadmissible appeal oltraggio alla corte abbandono del procedimento penale disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna ha applicato a Bilel Abedli, Slim Aouji e Omar Abedli la pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'apparenza della motivazione in ordine al difetto dei presupposti per provvedere ai sensi all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEDLI BILEL nato il 10/07/1982 AOUJI SLIM nato il 09/01/1979 ABEDLI OMAR nato il 20/03/1984 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2023 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha applicato a Bilel Abedli, Slim Aouji e Omar Abedli la pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585 cod. pen. (capo A.), 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B.) e 699 cod. pen. (capo C.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, a loro ascritti in concorso.

2. Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'apparenza della motivazione in ordine al difetto dei presupposti per provvedere ai sensi all'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis