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Ordinanza — n. 38992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINIC RENATA nata in Serbia, il 19/03/1977 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, previa riunione di due procedimenti aventi a oggetto i reati di cui agli artt. 110, 624 bis, in relazione all'art. 625, n. 2), cod. pen., (capi a e b), e art. 81 e 495, secondo comma, cod. pen. (capo c), ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, e su consenso delle parti anche in riferimento al vincolo della continuazione, la condanna inflitta dal Giudice di primo grado nei confronti di Renata Dinic, rideterminandola in anni due di reclusione ed euro 700 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità confisca dei proventi di reato licenziamento per furto furto per mestiere ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la difesa deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINIC RENATA nata in Serbia, il 19/03/1977 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, previa riunione di due procedimenti aventi a oggetto i reati di cui agli artt. 110, 624 bis, in relazione all'art. 625, n. 2), cod. pen., (capi a e b), e art. 81 e 495, secondo comma, cod. pen. (capo c), ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, e su consenso delle parti anche in riferimento al vincolo della continuazione, la condanna inflitta dal Giudice di primo grado nei confronti di Renata Dinic, rideterminandola in anni due di reclusione ed euro 700 di multa.

Rilevato che, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, ha presentato ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen., per non avere la Corte territoriale qualificato il fatto di cui al capo b) della rubrica in tentato furto. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la difesa deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01, dove, in motivazione, la Corte ha evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art.599 bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il Consigliere Estensore