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Sentenza — n. 38983/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bankruptcy fraud convictions for corporate administrators due to procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Emaira Sostegni and Fabrizio Berardi against their second-instance convictions for bankruptcy fraud. The defendants argued for the inadmissibility of certain evidence and the illogical application of penalties, but the court found their arguments generic or lacking specific legal censure. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: Appeals must be specific and cite distinct legal errors; generic complaints regarding evidence weight or lack of logical consistency do not justify the admissibility of the appeal.

Parole chiave

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bankruptcy fraud administrative liability procedural admissibility generic appeal costs of proceedings bancarotta fraudolenta curatore del fallimento irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 c.p.p.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
art. 603 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep.
Sez. 5, n. 11218 del 24/11/2022
Sez. 5, n. 11218 del 24/11/2022 - dep.
Sez. 5, n. 36985 del 24/06/2019
Sez. 5, n. 36985 del 24/06/2019, Ricci.
Sez. U, n. 41736/2019
Sez. 2, n. 46288/2016
in particolare il quarto e il quinto motivo), hanno comunque perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOSTEGNI EMAIRA nato a EMPOLI il 23/08/1965 BERARDI FABRIZIO nato a FIRENZE il 04/09/1967 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; gli avvocati FRANCO BORSELLI, nell'interesse di FABRIZIO BERARDI, e MASSIMO ROSSI, nell'interesse di EMAIRA SOSTEGNI, che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze, all'esito del gravame interposto da Emaira Sostegni e Fabrizio Berardi, ha confermato la pronuncia in data 25 giugno 2019 con la quale — per quel che qui rileva — il Tribunale di Firenze aveva affermato: - la responsabilità del Berardi, quale amministratore di fatto della fallita Asia Pacific Bancorp S.p.A., per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da operazioni dolose (capi A. e B. della rubrica del procedimento n. 12610/2011 R.G.N.R.), in quest'ultimo assorbito il reato di ricorso abusivo al credito (capo D.), e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C.), ad eccezione della distrazione di macchinari e stampi acquistati dalla Card di Cardoni Mauro s.n.c. e degli altri beni mobili; quale amministratore di fatto della GVX Consulting S.p.A., dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da operazioni dolose (capi C. e D. della rubrica del procedimento n. 1568/2012 R.G.N.R.), in quest'ultimo assorbito i reati di ricorso abusivo al credito (a lui ascritto al capo E.), ritenuta l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall.; nonché, quale amministratore di fatto della Ber Group s.r.I., dei reati di omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili (rispettivamente artt. 5 e 10 d.

Igs. 74/2000 - capi H. e I., proc. n. 1568/2012 R.G.N.R.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; - la responsabilità, quale amministratore unico della Ber Group s.r.l., della Sostegni per i medesimi reati di cui agli artt. 5 e 10 d. Igs. 74/2000 (capi H. e I.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; e li aveva condannati alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo nei confronti degli imputati la confisca per equivalente fino a concorrenza dell'importo di euro 510.461.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di Emaira Sostegni ha articolato un unico motivo, con il quale ha denunciato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe fondato la responsabilità dell'imputata sull'assioma — sfornito di prova — che ella fosse a conoscenza delle condotte di Fabrizio Berardi (essendone «la "amica" non convivente») e che ella «avrebbe omesso di impedire l'evento» e beneficiato di frequenti erogazioni da parte della società in discorso, quantunque gli elementi in atti dimostrino che tutta l'attività è stata svolta dal Berardi e la Sostegni era solo una testa di legno che non aveva la gestione dell'ente ed ha ricevuto erogazioni non quale amministratore per l'attività svolta, come professionista, per l'ente. / / 2.2.

I difensori di Fabrizio Berardi hanno presentato ricorso con separato atto. 2.2.1. L'avvocato Franco Borselli ha formulato sei motivi. 2.2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione del mutamento della composizione del Collegio della Corte di appello, senza l'adozione di alcun provvedimento. Segnatamente, dopo una prima udienza (in data 11 giugno 2021) nella quale (collegio Masi, Perini, Panu), verificata la regolare costituzione delle parti, è stato disposto un rinvio, all'udienza del 12 novembre 2021 (tenuta da altro collegio:

Perini, Fedelini, Panu) è stato aperto il dibattimento e svolta la relazione e il procedimento è stato differito per consentire all'imputato di rendere dichiarazioni e perché venisse consegnata al relatore la documentazione allegata al gravame al fine della chiesta rinnovazione dell'istruttoria; all'udienza del giorno 11 febbraio 202L, in cui il collegio era composto come alla prima udienza (Masi, Perini, Panu), verificata la costituzione delle parti e «data per fatta la relazione» (svolta all'udienza tenuta dal collegio in diversa composizione), hanno avuto luogo la discussione e la deliberazione. 2.2.1.2.

Con il secondo motivo è stata denunciata la mancata assunzione di prove decisive in relazione alle imputazioni di cui ai capi A. e B. della rubrica (proc. n. 12610/2011 R.G.N.R.) e, segnatamente, delle testimonianze del dott. Di Gregorio e dell'avv. Bignami relative alle vicende dell'abitazione del Geom. Ercole Minnelli, «effettivo titolare» della fallita Asia, e alla possibilità che in essa fossero conservati documenti sociali, poiché in tale ipotesi non si sarebbe potuto affermare che il Berardi li avesse occultati o distrutti; e la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria argomentando sulla scorta dei messaggi di posta elettronica che la difesa aveva offerto al fine di chiarire la necessità dell'ammissione delle prove orali. 2.2.1.3.

Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi da A. a D. della rubrica (proc. n. 12610/2011 R.G.N.R.), assumendo che la qualità di amministratore di fatto della Asia sarebbe stata attribuitoval ricorrente in ragione di una non attenta disamina dei documenti prodotti dalla difesa (erroneamente negando la capacità rappresentativa di quello in data 2 aprile 2008, perché mancherebbe di data certa, non si avrebbe certezza della paternità delle sottoscrizioni e sarebbe una fotocopia, quantunque la difesa avesse rappresentato che, ove occorrente, avrebbe potuto produrre l'originale); ed erroneamente interpretandone il tenore (che deporrebbe per l'attribuzione del ruolo di dominus ad altro soggetto); che si sarebbe impedito di fatto all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee (perché il Presidente lo avrebbe ripetutamente interrotto); che erroneamente si sarebbe negata la prova dell'attività della fallita in vari paesi extraeuropei, nonostante la copiosa documentazione prodotta (ivi compresi i passaporti del Berardi con i relativi visti); ancora, quanto alla bancarotta distrattiva, si è ritenuta la responsabilità dell'imputato in relazione a una fotocopiatrice (nonostante la difesa avesse rimarcato la stranezza del fatto che un soggetto che distrugge ogni documento della fallita tenga in casa uno dei suo beni; e nonostante essa dovesse essere restituita «alla società di leasing», ragion per cui ricorrerebbe un'appropriazione indebita in danno di essa) e di un'autovettura Mini (argomentando sulla base delle sole dichiarazioni della teste Cardin - amministratore di diritto dell'Asia - nei pressi della cui abitazione è stato rinvenuto il veicolo, a differenza di altro mezzo in uso all'imputato che ha indicato il concessionario dove si trovava). 2.2.1.4.

Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi da C. a E. della rubrica (proc. n. 1568/2012 R.G.N.R.), deducendo che il Berardi sarebbe stato ritenuto amministratore di fatto della GXV Consulting in ragione dell'omesso esame degli elementi in atti, atteso che Loris Perilli (qualificato mera testa di legno) si era definito amministratore della società in una querela ed egli, al fine di allontanare da sé ogni sospetto circa il suo reale ruolo nella società, avrebbe reso una prospettazione (secondo cui sarebbe stato il Berardi ad accompagnarlo «presso la Mc Kay» allo scopo di fagli assumere l'incarico di amministratore e di non avere avuto neppure conoscenza di ricoprire tale carica fino al 2012, che ha trovato smentita, avendo egli sporto denuncia-querela nella qualità nel 2011 nonché in quanto rappresentato dalla stessa Mc Kay); ancora la Mc Kay i, non ha indicato la GXV tra le società riferibili al Berardi di cui teneva la contabilità e il verbale di riconsegna documenti «del marzo 2011», utilizzato come prova a carico del Berardi, non menzionerebbe detta società; e la sentenza impugnata non avrebbe esaminato detti dati nonostante quanto prospettato con l'atto di appello. 2.2.1.5.

Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi H. e I. della rubrica (proc. n. 1568/2012 R.G.N.R.), deducendo che erroneamente se ne sarebbe affermata la sussistenza considerando come reddito la somma ricevuta dalla Ber Group s.r.l. a titolo di risarcimento per inadempimento dalla Toto S.p.A. (per la fornitura di pannelli fotovoltaici) e che (come si trarrebbe dai documenti allegati all'atto di appello, ai numeri da 11 a 16), a fronte della somma ricevuta dalla Toto, la Ber Group ha acquistato pannelli dalla Sx.

Group, regolarmente fatturati e, dunque, avrebbe dovuto considerarsi la differenza tra quanto ricevuto e quanto pagato; e l'imputato non potrebbe rispondere del fatto che la professionista cui si è affidato, la Mc Kay, «non abbia contabilizzato l'intera documentazione». 2.2.1.6. Con il sesto motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena (anche con riferimento all'aumento per continuazione), punto sul quale — nonostante quanto dedotto con l'atto di appello — la Corte di merito avrebbe argomentato erroneamente, assumendo che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo, e comunque in maniera apodittica. 2.2.2.

Gli avvocati Cesare Piraino e Maria Lufrano (la nomina della quale è stata successivamente revocata) hanno formulato tre nnotiv~-' 2.2.2.1. Con il primo motivo hanno denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A., C. e D. del proc. n. 12610/2011 R.G.N.R. e ai capi C. e D. del proc. n. 1568/2012 R.G.N.R. Anzitutto, si è censurata la motivazione nella parte in cui ha attribuito al Berardi la qualità di amministratore di fatto della Asia Pacific Bancorp S.p.A., osservando che la sentenza impugnata avrebbe richiamato in maniera manifestamente illogica quella resa dal Tribunale, non emergendo atti gestori imputabili all'imputato con carattere di continuità (conformemente alla giurisprudenza di legittimità) né le ragioni per cui gli amministratori formali fossero mere teste di legno: - non essendo conducenti le deposizioni dei testi Persiani e Martini( da cui è emerso che i rapporti di conto corrente erano gestiti principalmente, ma non esclusivamente dal Berardi), i quali avevano deposto principalmente con riferimento alla GXV;- non potendo attribuirsi rilievo preminente alle dichiarazioni della Cardin, amministratore formale della Asia e quindi astrattamente raggiunta da indizi di colpevolezza per il medesimo reato ascritto al Berardi, la quale non avrebbe potuto essere escussa come testimone, dovendo assumere la veste di coimputata, con la conseguente applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo, dunque, le sue dichiarazioni inutilizzabili; e comunque, in ragione del suo interesse a rendere dichiarazioni mendaci, sarebbe stato necessario argomentare adeguatamente sulla sua attendibilità, data invece per scontata, considerato pure che ella aveva la disponibilità della vettura Mini oggetto dell'imputazione di bancarotta distrattiva; - essendo apodittiche le deduzioni compiute in relazione al mandato fiduciario apparentemente rilasciato da Minelli all'imputato, da cui si è tratto in maniera illogica il detto ruolo di amministratore di fatto (potendo, sulla scorta di esso, il Berardi equipararsi a un direttore generale); - avendo gli stessi Giudici di merito evidenziato che vi erano altri soggetti coinvolti nella gestione della Asia, quali il Minelli.

Parimenti carente sarebbe la motivazione — alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello - a sostegno dell'attribuzione al Berardi della qualità di amministratore di fatto della GXV, avendo la difesa denunciato che essa era di proprietà di Andrea Trenti e, dall'ottobre 2009 alla data del fallimento, amministrata da Loris Pervilli che aveva rappresentato di non avere contezza della propria carica fino al 2012 (quantunque in una denuncia-querela del 2011 avesse speso tale qualità) e che non era dato comprendere le ragioni sulla scorta delle quali aveva argomentato il Tribunale (dato che il Pervilli era già cliente della Mc Kay, che teneva la contabilità della società, prima che quest'ultima conoscesse il Berardi, come da lei rappresentato), che aveva fatto riferimento a un unico prelievo di denaro e a una delega ad operare su un conto corrente senza alcuna precisazione (sul numero e la natura delle operazioni effettuate). 2.2.2.2.

Con il secondo motivo hanno denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi B., D., deducendo che nella specie non ricorrerebbe una bancarotta fraudolenta, bensì il reato di truffa poiché il Berardi — al fine di ottenere delle linee di credito — ha rappresentato alla banca la solvibilità di Asia e GXV, che invece non svolgevano attività effettiva, ottenendo l'anticipo su fatture relative a operazioni inesistenti, in effetti non pagate. 2.2.2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo H., adducendo che con l'atto di appello si erano esposte le ragioni per cui il Berardi non poteva essere ritenuto responsabile del fatto e, segnatamente, trascrivendo quanto dedotto (ossia che la responsabilità si è fondata sulle dichiarazioni della Guardia di Finanza e del verbale di accertamento e constatazione da essa redatto, omettendo di considerare che la documentazione contabile della Ber Group era in possesso della Mc Kay, la quale avrebbe dovuto predisporre quanto occorrente ai fini fiscali non potendo risponderne il Berardi, definito amministratore di fatto anche di tale società «come al solito», che la Sostegni, tramite un professionista incaricato di ricostruire la situazione carente, ha offerto alla Guardia di Finanza i dati disponibili, che - a fronte della somma ricevuta dalla Toto - la Ber Group ha proceduto all'acquisto - «regolarmente fatturato» - di pannelli fotovoltaici dalla Mx Group, chiedendo l'acquisizione dei documenti ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., essenziale sia per la verifica della congruità del comportamento tenuto sia perché la documentazione appariva idonea ad escludere il superamento del «limite soglia»).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il ricorso di Emaira Sostegni è del tutto generico e versato in fatto, avendo irritualmente contestato l'affermazione di responsabilità dell'imputata senza neppure addurre compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); esso è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto ex se - a sostegno dell'esclusione della sua responsabilità quale amministratore di diritto - la circostanza che le condotte illecite siano state poste in essere da Fabrizio Berardi in quanto costui aveva - a differenza della Sostegni - l'effettiva gestione della società (cfr. Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020 - dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01).

2. Il primo motivo di ricorso presentato dall'avvocato Borselli nell'interesse di Fabrizio Berardi è manifestamente infondato. Per quel che qui rileva, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che, nel giudizio di appello: - all'udienza del giorno 11 giugno 2021, la Corte di merito (composta dai Giudici Masi, Perini, Panu), verificata la regolare costituzione delle parti, ha disposto un rinvio al 12 novembre 2021 senza svolgere alcuna altra attività; - a tale ultima udienza il Collegio (composto dai Giudici Perini, Fedelini, Panu), dopo la relazione svolta dal consigliere delegato, ha disposto il rinvio al giorno 11 febbraio 2022, per consentire la fonoregistrazione delle dichiarazioni del Berardi e perché venisse consegnata al relatore la documentazione allegata all'atto di appello; - infine, all'udienza del giorno 11 febbraio 2022, innanzi al Collegio composto dai Giudici Masi, Perini, Panu, non è stata svolta la relazione sull'accordo delle parti e, dopo la discussione, è stata deliberata la sentenza.

Mette conto segnalare come nella sentenza impugnata sia riportato che, «all'udienza di discussione», ossia a quella celebrata in data 11 febbraio 2022, la Corte territoriale - in accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata dalla difesa - ha acquisito i documenti allegati all'atto di appello e l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni. Ciò posto, le Sezioni Unite hanno chiarito che: - «il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati» (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01); - e «non può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minímum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste» (Sez. U, n. 41736/2019, cit., che ha pure rilevato che, «ferma l'irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d'immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile, è, infatti, legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare l'inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito», avanzando istanze istruttorie a seguito del mutamento del giudice).

Nel caso in esame, come esposto, l'acquisizione dei documenti ammanniti dalla difesa dell'imputato e l'audizione di quest'ultimo risulta aver avuto luogo all'ultima udienza celebrata, ossia da parte dello stesso Collegio innanzi al quale le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e che ha deliberato. Non occorre allora dilungarsi oltre per rimarcare che «in tema di appello, la relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza» (Sez. 1, n. 207 del 04/12/2017 - dep. 2018, Rv. 271982 - 01); e che - per quanto qui interessa - «nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale [...] non implica[...] la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale» (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01).

3. Quanto al secondo motivo di ricorso presentato dall'avvocato Borselli nell'interesse di Fabrizio Berardi, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria chiesta con l'atto di appello, segnatamente per assumere due testimonianze, è dirimente considerare che «non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215809 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che, «deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01); e che la stessa difesa ha addotto che le testimonianze in discorso erano volte a verificare la «possibilità» di reperire (presso l'abitazione di Ercole Minnelli) documenti della fallita Asia, trattandosi di un'evenienza «plausibile».

4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso presentati dall'avvocato Borselli nell'interesse di Fabrizio Berardi possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili in quanto, oltre a non prospettare con la necessaria specificità il travisamento della prova (facendo pure mero rimando agli atti allegati all'atto di appello: cfr. in particolare il quarto e il quinto motivo), hanno comunque perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Quanto poi alla fotocopiatrice entrata nella effettiva disponibilità della fallita Asia Pacific Bancorp S.p.A. in virtù di un contratto di leasing (i cui canoni non erano stati adempiuti dalla fallita), la generica prospettazione difensiva finisce col risultare manifestamente infondata alla luce di quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sottrazione dei beni quali quello in discorso rileva sub specie della bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 I. fall.» (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 — 01; cfr. pure Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore, Rv. 265509 — 01:

«in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione»).

5. Il sesto motivo formulato dall'avvocato Borselli nell'interesse di Fabrizio Berardi, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, è generico, anche nella parte in cui ha assunto che sarebbero state disattese le allegazioni prospettate con l'atto di appello, facendovi mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), e nel resto non ha mosso compiute censure di legittimità, avendo assunto apoditticamente l'irrogazione di una pena elevata, il che esime da ogni altra considerazione.

6. Il primo motivo di ricorso articolato dagli avvocati Piraino e Lufrano nell'interesse di Fabrizio Berardi, anzitutto, è generico in relazione alla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste Cardin: «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr.

Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 — 01); la sentenza impugnata - richiamando anche gli elementi valorizzati dal Tribunale — ha fatto riferimento a più dati, nonché espressamente a quanto dichiarato dalla testa Mc Kay e al documento che ne ha suffragato il narrato; e l'atto di impugnazione non consente di comprendere in che termini le dichiarazioni della Cardin abbiano rivestito carattere decisivo nell'iter posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Nel resto la prospettazione difensiva ha propugnato un diverso apprezzamento del compendio in atti (anche in punto di attendibilità della Cardin), senza addurre compiutamente il travisamento della prova.

7. Con riguardo al secondo motivo di ricorso presentato dagli avvocati Piraino e Lufrano nell'interesse di Fabrizio Berardi - inerente ai reati di bancarotta impropria da operazioni dolose e ricorso abusivo al credito (cfr., in particolare, i capi B. e D. della rubrica) - deve osservarsi che: nella specie il secondo reato è stato ritenuto assorbito nel primo, che punisce le operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa le quali abbiano rilevanza causale o concausale del dissesto dell'impresa o del suo aggravamento (e per la cui sussistenza non è necessaria alcuna dissimulazione: cfr.

Sez. 5, n. 11218 del 24/11/2022 - dep. 2023, Loffredo, Rv. 284373 - 01); la Corte territoriale ha a chiare lettere affermato che le operazioni in discorso hanno cagionato o aggravato il dissesto (della Asia Pacific Bancorp S.p.A. e della GXV), profilo in alcun modo censurato dal ricorso; il che esime dal dilungarsi sui rapporti tra l'ipotesi di ricorso abusivo al credito e quella di truffa (cfr. Sez. 5, n. 36985 del 24/06/2019, Ricci. Rv. 277532 - 01), fattispecie invocata dalla difesa.

8. Il motivo di ricorso articolato dagli avvocati Piraino e Lufrano nell'interesse di Fabrizio Berardi, relativo al reato di cui al capo H., è inammissibile in quanto, lungi dal muovere effettive e puntuali censure di legittimità alla sentenza impugnata, contiene la trascrizione in parte qua della prospettazione, versata in fatto, contenuta nell'atto di appello.

9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n.