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Ordinanza — n. 38784/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant without counsel under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating the requirement for legal representation. Although the defendant argued personal grievances regarding his guilt, the court noted that legislative changes removed the right for an accused to file appeals personally. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: The right to appeal belongs to the accused, but the exercise of this right requires mandatory legal representation, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition mandatory legal representation procedural formalities court costs and fines bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito delle modifiche apportate dalla I.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROLLINI EMILIO nato a BORGORATTO MORMOROLO il 29/06/1963 avverso l'ordinanza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione del processo presentata dal ricorrente contro una sentenza di condanna a suo carico per bancarotta fraudolenta emanata dal Tribunale di Monza in data 12 febbraio 2020.

2. Avverso tale ordinanza, lo SCROLLINI propone, mediante ricorso sottoscritto personalmente, una serie di doglianze rispetto alla sussistenza dei presupposti della propria colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalità prescritta dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 / Il Consigliere Estensore I