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Ordinanza — n. 38781/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived accessory penalty issues and absent civil party in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the conditional suspension of the main sentence automatically covers accessory penalties without explicit judicial reference. The defendant's arguments regarding the calculation of accessory fines were deemed inadmissible because they were waived during the appeal stage via a settlement agreement. Furthermore, the claim concerning litigation costs was rejected because the civil party was absent from the second instance, preventing an unlimited waiver of their initial participation.

Regesto Legislator

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Art. 166 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The conditional suspension of a principal sentence automatically extends to accessory penalties by operation of law, and appeals based on waived issues or absent parties in second instance are inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence accessory penalties waiver of appeal grounds litigation costs inadmissible appeal civil party absence settlement agreement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 166 cod. pen.
Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena principale si estende, ope legis, alle pene accessorie, come previsto dall'art. 166 cod. pen., effetto che, quindi, si produce automaticamente, senza che il giudice vi faccia riferimento.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 216, ultimo comma, legge fall.
222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale.
Corte Costituzionale n. 222 del 2018
pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
art. 166 cod. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena principale si estende, ope legis, alle pene accessorie, come previsto dall'art. 166 cod. pen., effetto che, quindi, si produce automaticamente, senza che il giudice vi faccia riferimento.
art. 599-bis cod. proc. pen
Poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022
(Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022, Rv.
Sez. 6, n. 24725 del 01/04/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGNINI RICCARDO nato a COLOGNO AL SERIO il 22/01/1966 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato Riccardo Begnini colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da cagionamento del dissesto con operazioni dolose - in accoglimento del concordato sulla pena, previa rinuncia da parte del Begnini a tutti gli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena, sospendendola alle condizioni di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Roberto Lassini, il quale svolge tre motivi, dolendosi della mancata sospensione condizionale della pena accessoria e della sua immotivata commisurazione in conformità alla pena principale, nonché della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite in favore della parte civile che, tuttavia, non era presente nel giudizio di appello, avendo rinunciato alla costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibilmente proposto.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena principale si estende, ope legis, alle pene accessorie, come previsto dall'art. 166 cod. pen., effetto che, quindi, si produce automaticamente, senza che il giudice vi faccia riferimento. Nel caso di specie, il beneficio è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata senza alcuna specificazione che attinga le statuizioni accessorie. 2.Queste ultime< sono state commisurate, dal giudice di primo grado, alla durata della pena principale, ma non risultano intaccate dal concordato raggiunto, dinanzi alla Corte di appello, dalle parti, che, nell'accordo, non vi fanno riferimento; d'altro canto, in merito alla durata delle pene accessorie fallimentari, dalla sintesi dei motivi di appello, non risulta nemmeno che fosse stato proposto gravame, e, in ogni caso, la Corte ha dato atto della rinuncia a tutti i motivi, ad eccezione di quelli oggetto del concordato.

Poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).

3. Infondata anche la deduzione che afferisce alla supposta condanna alle spese di lite sostenute dalla parte civile nel secondo grado. La sentenza impugnata ha confermato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado, correlata alla costituzione in giudizio del fallimento, mentre analoga pronuncia non è stata replicata nel giudizio di secondo grado, in cui la parte civile non era presente, non emergendo una rinuncia illimitata e incondizionata della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello, che avrebbe giustificato la revoca della condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile ( Sez. 6, n. 24725 del 01/04/2015, Rv. 264129 ). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì